Dal 1 ottobre 2011 tutti gli atti di accertamento diventano esecutivi, tranne per i casi di accertamento con adesione, dopo 60 giorni dalla notifica dell’atto, dando titolo, all’Agenzia delle Entrate, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, per la riscossione del tributo, e all’Agenzia delle Riscossioni, trascorsi 180 giorni dall’affidamento dell’atto, all’esecuzione forzata.
In sostanza, dal primo ottobre 2011 l’atto di accertamento mette insieme le diverse funzioni svolte precedentemente ed in modo separato dall’avviso di accertamento stesso, dall’iscrizione a ruolo e dalla successiva notifica della cartella di pagamento.
Il nuovo regime si applica solamente agli avvisi di accertamento, emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 01/10/2011, che richiedono maggiori tributi relativi all’imposta sui redditi, addizionali regionali e comunali, l’Iva e l’Irap e riguarda solo i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2007.
L’art. 29 lettera b del DL 78/2010 dispone che, l’atto diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica. Mentre, secondo le disposizioni previste dal nuovo regime, gli atti di accertamento emessi da primo ottobre 2011, per essere esecutivi, devono contenere l’intimazione ad adempiere al pagamento delle somme entro il termine del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Va notato che, le date in cui gli atti diventano esecutivi, 60 giorni dalla notifica degli atti previsti dal DL 78/2010 e il termine ultimo, previsto dal nuovo regime, per la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, possono non essere coordinate tra di loro.
Infatti, il termine per presentare ricorso, che normalmente risulta essere di 60 giorni, in presenza di istanza di accertamento con adesione viene aumentato a 150 giorni dalla notifica dell’atto che può ulteriormente innalzarsi a 180 giorni in presenza di istanza di accertamento con adesione e pausa feriale (legge 472/69) dal 1 agosto al 15 settembre. In ogni caso, il contribuente deve provvedere al pagamento delle somme dovute entro il termine di presentazione del ricorso.
Infine, l’atto di accertamento deve recare l’avvertenza che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento che coincide con il termine ultimo per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la riscossione delle somme dovute viene affidata all’agenzia della riscossione (Equitalia o Serit Sicilia spa) che, trascorsi 180 giorni (termine di sospensione dell’esecuzione forzata) dall’affidamento degli atti aventi titolo esecutivo, possono avviare l’esecuzione forzata.
Palermo, 03/10/2011
Nicola Indelicato e Angelo Pisciotta