Lo studio scrivente ha già affrontato, con la circolare del 09 settembre 2011, le novità, introdotte dal D.L n. 98 del 6 luglio 2011 ( L. del 15 luglio 2011, n.111), relative al nuovo regime dei contribuenti minimi.
Come è noto, i contribuenti minimi determinano il reddito secondo il principio di cassa e, dal 2012, subiranno un’imposizione fiscale pari al 5%. Tale regime, estremamente conveniente, prevede, però, delle limitazioni.
Infatti, chi vuole aderire al nuovo regime dei contribuenti minimi non deve proseguire una attività svolta nei tre anni precedenti. Tale divieto vale sia per i dipendenti sia per le attività precedentemente esercitate sotto forma di impresa, arte o professione anche svolte da altri soggetti.
La ratio della norma è, quindi, quella di creare delle reali nuove attività economiche e non quella di cambiare la modalità di svolgimento di una attività già esistente o di cambiarne il titolare.
Quindi, per ottenere i benefici del regime dei minimi occorre che la nuova attività non sia “mera prosecuzione” di quella svolta precedentemente come lavoratore dipendente o lavoratore autonomo o attività d’impresa.
Per “mera prosecuzione” dell’attività svolta precedentemente si intende la continuazione della stessa attività svolta in passato da una persona fisica, sia alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro (lavoro dipendente) e sia l’attività svolta senza vincoli di subordinazione (lavoratore autonomo o impresa).
Precedentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 26 gennaio 2001, aveva affermato che costituisce “mera prosecuzione” dell’attività d’impresa o professione quella che sia realizzata usando gli stessi beni strumentali dell’ex datore di lavoro, negli stessi luoghi e verso gli stessi clienti.
L’art. 2 comma 2 del decreto legge 98/2011 afferma che non c’è mai prosecuzione dell’attività precedentemente svolta, quando il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto e il lavoratore da prova che l’interruzione è avvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà. Quindi, è possibile accedere al nuovo regime dei superminimi nei casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro avvenga per licenziamento.
Inoltre, si ritiene che, sia possibile accedere al regime dei superminimi quando sussiste un intervallo di tempo tra la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e l’inizio della nuova attività tale da rendere improbabile il sospetto che il rapporto sia stato semplicemente trasformato.
Naturalmente, bisogna valutare caso per caso ma, in linea generale, un congruo intervallo temporale può rendere non necessario, per il lavoratore, dimostrare che la nuova attività sia svolta in luoghi diversi e verso i clienti diversi.
Un altro caso frequente è quello del lavoratore autonomo che inizia una nuova attività simile a quella svolta come lavoratore dipendente, senza recedere dal quest’ultimo. In questo caso anche se la nuova attività di lavoro autonomo sia simile all’attività, ancora in corso, di lavoro dipendente, non si può sostenere che sia un’ipotesi di mera prosecuzione dell’attività. Quindi, anche in tali ipotesi è possibile accedere al nuovo regime dei superminimi.
Infine, anche se la nuova attività è preceduta dallo svolgimento di prestazioni occasionali è possibile accedere al nuovo regime dei superminimi. In questo caso, anche se c’è identità di prestazione, non si manifesta la mera prosecuzione, poiché l’art. 27 del D.L. 98/2011 si riferisce a una precedente attività attratta al reddito di impresa o di lavoro autonomo e non al reddito diverso cioè quello dell’attività occasionale.
Palermo, 27 gennaio 2012
Nicola Indelicato e Angelo Pisciotta
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