Al fine di per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, il D.L. n. 1 del 2022 ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale dal 15 febbraio 2022 anche nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età anagrafica.
Per tali lavoratori, a partire dal 15 febbraio non sarà più possibile entrare nei luoghi di lavoro tramite il green pass base, rilasciato a seguito di tampone negativo, sia molecolare o antigenico, ma dovranno necessariamente esibire, al fine dell’ingresso il green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.
Il controllo del possesso del green pass andrà effettuato, tramite l’applicazione “Verifica C-19” e altre funzionalità di verifica previste dalla legge, da parte del datore di lavoro del luogo ove la prestazione lavorativa viene resa e, non dovrà essere più svolto a campione, come disposto in precedenza, ma a “tappeto” nei confronti di tutti lavoratori in possesso del requisito anagrafico di cinquanta anni d’età.
Allo stesso tempo, i lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde, o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022 e per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Inoltre, il legislatore ha previsto, fino al 15 giugno 2022 per i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) la possibilità, di sospendere i lavoratori, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
Restano esclusi dall’obbligo vaccinale tutti i lavoratori che, seppur in possesso del requisito anagrafico, si trovano in particolari condizioni di salute, accertate da idonea certificazione medica, incompatibili con la vaccinazione.
Tali lavoratori, muniti di apposita certificazione medica attestante l’esenzione, potranno rendere normalmente la prestazione lavorativa per tutta la durata della relativa esenzione.
Inoltre, al fine di tutelare la salute e prevenire l’eventuale contagio di tali dipendenti, il legislatore ha posto in capo al datore di lavoro, l’onere di adibire tali soggetti a mansioni “anche diverse” senza decurtazione della retribuzione.
Le novità introdotte dal il decreto-legge n.1/2022 riguardando, altresì, le sanzioni previste in caso di violazioni delle disposizioni sopra esposte.
In particolare, tale decreto prevede per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, una sanzione pecuniaria di 100,00 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
Ulteriormente, in caso in caso di violazioni delle disposizioni, sono previste particolari sanzioni sia in capo al lavoratore sia in capo al datore di lavoro. Entrambi, infatti, saranno assoggettati all’applicazione di una sanzione amministrativa pari ad una somma di euro 600,00 ed euro 1.500,00, ed inoltre, i lavoratori che accedano al luogo di lavoro in assenza del super green pass possono essere soggetti a conseguenze disciplinari.
Palermo, 21 gennaio 2022
Avv. Dott. Angelo Pisciotta