Estensione dell’utilizzo della fattura elettronica per contribuenti minimi, forfetari e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Estensione dell’utilizzo della fattura elettronica per contribuenti minimi, forfetari e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Nella Gazzetta ufficiale del 30 aprile 2022 n. 100, è stato pubblicato il decreto legge PNRR 2 n. 36, il quale apporta una sostanziale modifica all’art. 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

In particolare, viene stabilito che dal 1° luglio 2022, anche i seguenti soggetti dovranno emettere fattura elettronica:

  1. i soggetti passivi in regime di vantaggioL. n. 98/2011 (contribuenti minimi)
  2. i soggetti passivi in regime forfetario n. 190/2014
  3. i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per applicazione del regime speciale IVA e imposte sui redditi quali associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore (L. n. 398/1991) con proventi dell’anno precedente inferiori a euro 65.000.

L’obbligo sorge per i soggetti sopra citati che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Pertanto, i soggetti di cui sopra, con compensi inferiori al limite di 25.000 euro potranno continuare ad emettere fattura cartacea salvo la possibilità di scegliere di emettere fattura elettronica.

I soggetti sopracitati che hanno superato il limite di euro 25.000 godono comunque di una agevolazione, da riferirsi solo al terzo trimestre 2022. Gli stessi, infatti, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, potranno emettere fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 c.2 D.L. 471/1997.

Invece, per coloro che non superano la soglia di euro 25.000, l’obbligo di fatturazione elettronica viene posticipato al 1° gennaio 2024.

Differente, infine, è il trattamento riservato alle prestazioni sanitarie. Per tutto l’anno 2022, e salvo nuove disposizioni, non possono emettere fattura elettronica i soggetti:

  1. tenuti all’invio dei dati delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria;
  2. non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria relativi a prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche;

Palermo, 10 maggio 2022                                                                 Avv. Dott. Angelo Pisciotta