Con la Circolare n. 17/2015 del 29 gennaio 2015 l’INPS illustra le novità in materia di agevolazione relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’art. 1, c. 118 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Il beneficio, volto a promuovere forme di occupazione stabile, spetta per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a 36 mesi a far data dal giorno di assunzione. Per la fruizione dello sgravio è necessario che il lavoratore non sia stato occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di assunzione. Inoltre è stata esclusa l’applicazione dell’esonero qualora, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore richiedente l’incentivo o con società o soggetto comunque collegati al medesimo.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060,00 su base annua.
L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che essi assumano o meno la natura di imprenditore, quindi anche alle associazioni culturali, di volontariato, politiche o sindacali e agli studi professionali. Nel novero dei beneficiari sono compresi, inoltre, i datori di lavoro del settore agricolo, tuttavia con specifiche limitazioni.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, nel cui caso la misura massima dell’incentivo va riparametrata in funzione dello specifico orario ridotto di lavoro. Sono ricompresi nello sgravio le assunzioni dei dirigenti, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in attuazione a un vincolo associativo stipulato con una cooperativa di lavoro (L. 142/01) e le assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione effettuate dalle agenzie per il lavoro regolarmente autorizzate. Restano, invece, esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente, pur se stipulati a tempo indeterminato.
Anche la trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è equiparabile a tutti gli effetti ad una nuova assunzione.
L’Istituto di previdenza ha chiarito che la misura incentivante assume la natura tipica di incentivo all’occupazione, ritenendo che la stessa, caratterizzandosi quale intervento generalizzato e potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico e in qualsiasi area del territorio nazionale, non sia qualificabile alla stregua di un aiuto di Stato (art. 107 Trattato UE). Ciò significa che lo sgravio incentivante è riconosciuto per ogni assunzione a tempo indeterminato, senza alcuna necessaria preventiva valutazione, né in termini di incremento occupazionale, né in termini di rispetto della disciplina c.d. “de minimis”.
L’esonero contributivo, invece, non spetta nei seguenti casi:
a) L’assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato in precedenza nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto di lavoro a termine. Il divieto non è aggirabile neppure ricorrendo alla somministrazione di manodopera di altro lavoratore. Poiché il diritto di precedenza non opera ipso jure, è da ritenersi che tale condizione ricorra qualora il lavoratore abbia manifestato al datore, nei termini di legge, la volontà di esercitare il diritto di precedenza maturato;
b) Il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore nel caso di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, con esclusione dei casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità differenti da quelle in possesso dei lavoratori sospesi e sempre con riferimento all’unità produttiva interessata;
c) L’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume;
d) L’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria sia stato effettuato oltre i termini di legge. In tal caso la perdita del beneficio è limitata al periodo compreso tra la data di effettiva assunzione e quella del tardivo inoltro della comunicazione.
La fruizione del beneficio, inoltre, è legata sia al rispetto delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e cioè alla regolarità degli obblighi contributivi previdenziali e al rispetto delle norme fondamentali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sia all’applicazione delle norme sancite dai contratti collettivi.
L’Istituto chiarisce, ancora, che ai fini del beneficio il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Quanto alla compatibilità con altre forme di incentivo, l’INPS chiarisce che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. incentivi per l’assunzione di ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi o donne prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 24 mesi, oppure sei mesi in determinate aree del Paese), mentre esso è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, tra i quali: l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili; quello per l’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI (art. 2, comma 10 bis, L. 92/12); l’incentivo inerente il programma “garanzia giovani”; l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5 D.L. 91/12, conv. L. 116/14).
Con l’introduzione dell’esonero contributivo, la L. n. 190/2014 ha soppresso i benefici contributivi previsti dalla L. 407/1990, che continuano ad operare esclusivamente in relazione alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2014.
Infine, è opportuno evidenziare che l’Inps rimanda ad una futura circolare le indicazioni delle modalità operative per la fruizione del beneficio tramite UniEmens.
Palermo 6 febbraio 2015 Dott. Angelo Pisciotta