Il Durc di congruità è stato introdotto dal Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e ha il compito di accertare l’incidenza della manodopera impiegata dalle imprese nell’ambito della realizzazione di lavori edili.
Con il Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali n. 143/2021, viene definito il sistema per la verifica della congruità.
Inoltre, lo stesso Decreto all’art. 2, chiarisce che “la verifica della congruità verrà effettuata su ogni singolo intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici sia in ambito di lavori privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto e in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.
Per quanto riguarda i lavori privati, la verifica è prevista solo per i lavori edili il cui valore risulti complessivamente superiori ad euro 70.000,00.
Al contrario, in caso di appalto o subappalto pubblico, il rilascio del Durc di congruità è necessario a prescindere dall’importo economico dei lavori edili effettuati dall’impresa.
Ai fini della verifica della congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente, con riferimento ai seguenti punti:
- al valore complessivo dell’opera;
- al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- alla committenza;
- alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
L’accertamento della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuato in relazione agli indici di congruità riferiti alle singole categorie di lavoratori, riportati nella tabella dell’accordo collettivo del contratto degli edili del 10 settembre 2020.
Per fare un esempio, per la categoria relativa alla ristrutturazione di edifici civili è prevista una incidenza minima di manodopera sul valore dell’opera realizzata pari al 22%.
L’attestazione di congruità viene richiesta e rilasciata dalla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente su istanza presentata dell’impresa affidataria ovvero dal committente, entro 10 giorni dalla richiesta.
L’esito positivo del Durc di congruità consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili ed è strettamente collegato al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).
È, comunque, previsto il rilascio del Durc di congruità per uno scostamento accertato dagli enti competenti del 5% della percentuale di incidenza della manodopera, ma solo dietro dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
In caso di esito negativo, e quindi in assenza di congruità, è prevista la regolarizzazione delle inadempienze riscontrate dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente entro il termine di 15 giorni dalla verifica.
La regolarizzazione del Durc di congruità avviene attraverso il versamento degli importi corrispondenti alle differenze di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale di congruità prevista dalle tabelle previste dall’accordo collettivo del contratto degli edili del 10 settembre 2020.
l’azienda invece, non provvede alla regolarizzazione del Durc di congruità, che deve essere riferita ad ogni singola opera edile realizzata e denunciata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, tali irregolarità incideranno sul rilascio del Durc da parte dell’Inps e dell’Inail.
Infine, la Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente procederà con l’iscrizione dell’impresa irregolare nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Per la richiesta del Durc di congruità e per la denuncia dei cantieri edili è stato istituito l’Edilconnect, un apposito portale in collaborazione con le casse edili e l’Edilcassa presenti su tutto il territorio nazionale.
Palermo 30 dicembre 2021 Avv. Dott. Angelo Pisciotta