Dipendenti infortunati sul lavoro con prognosi non superiore a tre giorni

Dipendenti infortunati sul lavoro con prognosi non superiore a tre giorni

L’infortunio sul lavoro rappresenta una delle cause frequenti di sospensione temporanea del rapporto di lavoro.

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui deriva una inabilità al lavoro.

Affinché si tratti di infortunio sul lavoro, è necessario che sussista un nesso causale tra l’attività lavorativa e il sinistro: pertanto, non è sufficiente la sola circostanza che l’infortunio avvenga durante e sul luogo di lavoro.

In caso di infortunio sul lavoro occorso al dipendente con prognosi superiore a 3 giorni, il datore di lavoro è obbligato a denunciare l’evento all’INAIL. In caso di infortuni con prognosi non superiore a 3 giorni, tale adempimento viene ottemperato ai soli fini statistici e informativi. Resta in ogni caso obbligatorio l’annotazione dell’infortunio nel registro degli infortuni.

Al verificarsi di un infortunio dal quale sia derivata un’inabilità temporanea assoluta per più di 3 giorni, il lavoratore non può assolutamente riprendere l’attività lavorativa se l’INAIL non abbia disposto, mediante rilascio di apposita certificazione medica, la riammissione al posto di lavoro.

In pratica, il datore di lavoro non può far riprendere l’attività lavorativa ad un proprio dipendente, che abbia subìto un infortunio dal quale sia derivata un’inabilità temporanea assoluta per più di 3 giorni, qualora lo stesso non abbia prodotto il certificato medico rilasciato dall’INAIL in cui viene specificata la data di cessazione dell’inabilità e contestualmente la data in cui il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa.

In caso di infortuni con prognosi fino a 3 giorni, non è necessario inviare denuncia di infortunio all’INAIL. Si pone, quindi, il problema di come debba avvenire la riammissione al lavoro del dipendente infortunato.

Ci si chiede, dunque, se il dipendente, al quale sia occorso un infortunio con prognosi non superiore a 3 giorni, per poter riprendere l’attività lavorativa, debba necessariamente produrre il certificato di fine inabilità che consenta la riammissione al lavoro.

Tenuto conto che il datore di lavoro non è obbligato alla trasmissione della denuncia di infortunio, un altro dubbio ricade sul soggetto che può certificare la fine dell’inabilità e la possibilità di ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente.

In considerazione del fatto che l’INAIL non ha istruito alcuna pratica per il lavoratore infortunato, lo stesso istituto non potrà procedere al rilascio di alcuna certificazione attestante la fine dell’inabilità.

Ne deriva, dunque, che il certificato potrebbe essere rilasciato dai medici di famiglia, dai medici generici che operano in regime libero-professionale e da quelli che operano nelle strutture del SSN.

Considerando le difficoltà operative che il lavoratore potrebbe incontrare nel farsi rilasciare il certificato di riammissione al lavoro da questi soggetti, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di inviare denuncia di infortunio all’INAIL anche quando l’infortunio preveda una prognosi non superiore a 3 giorni.

Tale scelta comportamentale da parte del datore di lavoro deve anche essere vista alla luce degli obblighi imposti dal Testo Unico sulla sicurezza, e ricadenti sul datore di lavoro, in merito alle prescrizioni in materia di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro o un suo incaricato è, infatti, investito di un compito ben preciso ossia quello di verificare che i lavoratori siano adibiti alla mansione specifica con il relativo giudizio di idoneità.

Un lavoratore riammesso in azienda dopo un infortunio con prognosi non superiore a 3 giorni e senza idonea certificazione medica potrebbe ravvisare un comportamento negligente da parte del datore di lavoro con le relative conseguenze previste dall’attuale normativa.

Suggerisco, pertanto di inviare la denuncia di infortunio all’INAIL anche quando l’infortunio preveda una prognosi non superiore a 3 giorni, in tal modo l’INAIL provvederà a rilasciare il certificato di fine dell’inabilità.

Palermo 25 maggio 2012                                                      Angelo Pisciotta