Decreto Aiuti ter, al via il bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti – format di dichiarazione.

Decreto Aiuti ter, al via il bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti – format di dichiarazione.

Il Decreto Aiuti ter (D.L. 144/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, rafforza le misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l’aumento dei costi energetici e ridurre il loro impatto sulle spese dei cittadini e sulle attività produttive del Paese. Tra le principali misure adottate, il contributo sociale, una tantum, di 150 euro per i lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati e altre categorie.

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

In linea con quanto previsto negli scorsi mesi, viene prevista un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico.

In particolare, i soggetti destinatari sono coloro che hanno una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, purché non siano titolari di specifici trattamenti previsti dalla norma, di cui si dirà di seguito.

La somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro, viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione etc.

Inoltre, si precisa che, al fine di evitare le note criticità verificatesi con la precedente indennità, la norma prevede espressamente che la somma di 150 euro sarà riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Fermo restando che tale indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, si precisa che la stessa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Da ultimo si evidenzia che il datore di lavoro provvederà a compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione di tale indennità attraverso la denuncia contributiva relativa al mese di novembre 2022.

 

Indennità una tantum per pensionati

Come per la precedente indennità di 200 euro, viene prevista un’indennità una tantum, pari ad 150 euro, che sarà corrisposta d’ufficio dall’INPS nel mese di novembre 2022, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

A tal proposito giova evidenziare che dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Viene altresì specificato che, qualora i sopracitati soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati – istituito con DPR 1388/71, individuerà l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Anche in questo caso si specifica che l’indennità – corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa – non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Disoccupati

L’indennità in oggetto sarà prevista in automatico anche per i percettori di Naspi e Dis-Coll percepite per il mese novembre 2022 nonché i percettori di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

 

Altre categorie di lavoratori

L’INPS erogherà nel mese di novembre 2022 l’indennità una tantum pari a 150 euro anche ai lavoratori domestici già beneficiari della precedente indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

La norma prevede altresì l’erogazione dell’indennità da parte dell’INPS, a domanda, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

L’indennità sarà corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

 

Da ultimo, si precisa che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum pari a 150 euro anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano stati attivi alla data del 22 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL 50/2022 (conv. in L. 91/2022).

 

La norma prevede altresì che siano soddisfatti specifici requisiti quali l’iscrizione alla gestione separata INPS, l’assenza di trattamenti pensionistici che danno diritto all’indennità, l’assenza di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria nonché un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro nel 2021.

Roma, 25 ottobre 2022                                                          Avv. Dott. Angelo Pisciotta

 

SEGUE FORMAT DI DICHIARAZIONE

  

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

 

 

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico   di   qualsiasi   forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
  • di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

 

Allego copia del documento di identità.

 

Data ………………………                                    Firma…………………….