Dal 17 settembre 2011 si applica l’Iva al 21% al posto dell’aliquota Iva al 20%.

Dal 17 settembre 2011 si applica l’Iva al 21% al posto dell’aliquota Iva al 20%.

Da domani, 17 settembre 2011, entrano a pieno regime le nuove regole di applicazione dell’aliquota Iva al 21%, introdotte dalla manovra di ferragosto.

L’aumento dell’Iva, dal 20 al 21%, graverà su beni e servizi come: abbigliamento, calzature, televisori, computer, moto, auto, giocattoli, ed anche cioccolato, vino, acqua minerale e bevande gassate in generale, vacanze, detersivi, ecc.

Per determinare il nuovo prezzo al lordo dell’Iva, sarà possibile moltiplicare il vecchio prezzo, comprensivo d’Iva al 20%, per 1,00833334. Per esempio, se un bene ha un prezzo al lordo dell’Iva al 20% pari a € 12,00, da domani 17 settembre 2011, il nuovo prezzo sarà € 12,10. Per calcolare il nuovo prezzo basterà moltiplicare € 12,00 X 1,00833334.

Per i commercianti al minuto, non sarà necessario ristampare il listino prezzi, basterà apporre un’etichetta o un timbro che avvisi la clientela che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 183/2011, si applicherà un aumento del prezzo.

I contribuenti che emettono fattura, e che vogliono ancora applicare l’Iva al 20%, possono anticipare il momento della fatturazione ad una data antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 183/2011. Quindi emettere fattura con data 16/09/2011.

Coloro che effettuano, le cessioni di beni, per le quali sia stata emesso il documento di trasporto e di consegna, quindi, quelle con fatturazione differita, ciò che rileva è la data delle consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura, emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, se riferita a tali beni, deve riportare l’aliquota Iva vigente al momento della consegna delle merci. Quindi iva al 20%.

Anche le eventuali note di credito, emesse dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 183/2011, devono riportare l’aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell’operazione principale a cui esse si riferiscono.

Quindi, sarà necessario prestare molta attenzione al momento in cui è stata effettuata l’operazione. Solo se il momento di effettuazione dell’operazione cadrà dopo l’entrata in vigore della legge, cioè domani 17/09/2011, si dovrà applicare l’Iva al 21%.

Per avere delucidazioni sul momento in cui si ritiene effettuata l’operazione rimandiamo alla precedente newsletter pubblicata in data 14/09/2011, e che trovate sul nostro sito internet www.studiopisciotta.com.

Vi evidenziamo, infine, che le altre due aliquote Iva al 10% e al 4% non subiranno modifiche. Quindi, per quei beni per i quali si applica l’Iva al 10% o al 4%, il prezzo non subirà variazioni. Per esempio: latte, burro, formaggio, ortaggi, frutta, pane, pasta, ecc. il cui prezzo è soggetto ad un’aliquota al 4%, tale aliquota rimarrà invariata. Oppure, per esempio: carne, zucchero, somministrazioni di cibo e bevande, ecc, il cui prezzo è soggetto ad un’aliquota al 10%, tale aliquota rimarrà invariata.

Palermo, lì 16/09/2011

Denia Carollo e Angelo Pisciotta.