Dal 15 ottobre 2021 il Green Pass (o certificato verde) sarà obbligatorio per tutti i lavoratori

Dal 15 ottobre 2021 il Green Pass (o certificato verde) sarà obbligatorio per tutti i lavoratori

Il nuovo Decreto Legge, in corso di pubblicazione, estende, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori l’obbligo di certificato verde per l’accesso ai luoghi di lavoro. L’obbligo sarà previsto per tutti i lavoratori pubblici e privati, compresi lavoratori autonomi, collaboratori familiari, colf e badanti.

I lavoratori sprovvisti di certificato verde, dal 15 ottobre 2021, non potranno accedere ai luoghi di lavoro e sarà sospeso il diritto a ricevere qualsiasi “retribuzione, compenso o emolumento”. Sul punto, anche se il testo del decreto fa riferimento “luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa” si ritiene che il divieto sia esteso anche ad altre eventuali aree o zone in cui tecnicamente non si svolge attività lavorativa come, ad esempio, la sala ristoro.

Inoltre, in caso di sospensione dal lavoro determinata dall’assenza di certificato verde si ritiene che sia sospeso qualsiasi trattamento economico, comprese indennità varie o benefit concessi dal datore di lavoro, come ad esempio l’uso dell’autovettura aziendale.

L’obbligo di green pass è previsto per tutti i dipendenti, i lavoratori autonomi, compresi stagisti, tirocinanti, ecc. che svolgono la propria attività sia presso datori di lavoro privati, sia presso una pubblica amministrazione, presso enti pubblici economici, Banca d’Italia, ecc.

Anche i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie dovranno dotarsi di certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro. Le disposizioni in commento, però, non si applicano agli avvocati e agli altri difensori, ai consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo.

In pratica, un avvocato potrà entrare in tribunale senza certificato verde ma dovrà esserne dotato nel caso in cui svolga la propria attività presso uno studio legale.

I controlli circa il rispetto delle prescrizioni saranno a cura dei datori di lavoro, preferibilmente all’atto in cui vi sarà l’accesso ai luoghi di lavoro oppure a campione. Inoltre, i datori di lavoro potranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. I controlli potranno avvenire facendo ricorso all’app “VerifiCa19” già utilizzata per i ristoranti.

Il personale di datori di lavoro privati che sia sprovvisto del certificato verde è considerato assente ingiustificato con sospensione dello stipendio (e di tutti gli altri emolumenti) fin dal primo giorno e fino a quando non sarà in possesso della idonea certificazione. Nella pubblica amministrazione, fermo restando la sospensione della retribuzione sin dal primo giorno, la sospensione del rapporto di lavoro si avrà dopo 5 giorni di assenza.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda la validità del certificato, il Decreto introduce due novità: la prima che i soggetti contagiati dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose o dopo la seconda riceveranno una certificazione verde che avrà validità 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione e la seconda novità riguarda i guariti dal Covid che non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il Green Pass ma lo otterranno subito dopo la prima e unica somministrazione prevista.

In ogni caso, il Decreto prevede che la mancata presentazione del certificato verde non avrà conseguenze disciplinari ed è garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In pratica, non si potrà licenziare il lavoratore sprovvisto di certificato verde.

Infine, il Decreto prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che non effettuano i controlli; mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi presenti in luoghi di lavoro e privi del certificato verde rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro.

I soggetti interessati, privi del Green Pass, hanno quindi 4 settimane di tempo per effettuare le vaccinazioni necessarie.

Palermo 17 settembre 2021                                                              Avv. Dott. Angelo Pisciotta