Dal 1° settembre sanzioni fiscali ridotte

Dal 1° settembre sanzioni fiscali ridotte

4 settembre 2024

A partire da domenica 1° settembre 2024, sono cambiate le regole sulle sanzioni fiscali.

Le modifiche sono contenute nel Decreto Legislativo 87/2024, il quale applica la parte sanzionatoria della riforma fiscale: questo decreto è noto soprattutto per aver ridotto le sanzioni in generale e per aver migliorato il coordinamento con le norme penali.

Tuttavia, ci sono ancora dei problemi soprattutto nel coordinare le nuove regole con quelle penali e per motivi di cassa.

Per questo motivo, alcune situazioni diventano più difficili da gestire o restano soggette alle pesanti sanzioni in vigore.

Alleggerimenti e decorrenza

Ecco come cambiano le sanzioni per alcuni dei casi più importanti e diffusi:

 le sanzioni per omessi versamenti scendono dal 30% al 25%

 per la dichiarazione infedele, la sanzione passa dal 90-180% al 70% e si potrà presentare la dichiarazione omessa fino alla scadenza se non sono già iniziati controlli.

 per le fatture inesistenti in reverse charge, la sanzione sarà del 5%, purché ci sia buona fede.

Queste nuove sanzioni si applicano solo per il futuro, cioè per gli illeciti commessi dal 1° settembre in poi; per le violazioni commesse fino al 31 agosto, rimangono valide le vecchie regole.

Ravvedimento

Le novità riguardano anche la regolarizzazione delle violazioni commesse dal 1° settembre: le riduzioni delle sanzioni previste in caso di ravvedimento si applicheranno sui nuovi importi ridotti.

Così facendo, le riduzioni (come quelle a 1/6 e 1/7 del minimo) saranno commisurate alle nuove sanzioni ridotte.

In presenza di più violazioni commesse dal 1° settembre, sarà possibile applicare anche il cumulo giuridico.

La percentuale di riduzione sarà calcolata in base alla prima violazione e l’Agenzia delle Entrate dovrebbe fornire un software specifico per queste situazioni, il quale al momento non è ancora disponibile.

Riduzioni in base alla notifica

Con le nuove regole sul contraddittorio preventivo obbligatorio (articolo 6-bis dello Statuto del contribuente), che prevedono la notifica dello schema del provvedimento impositivo, la riduzione delle sanzioni dipende dalla notifica stessa e dall’eventuale redazione del verbale di constatazione. In particolare:

 la sanzione si riduce a un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo, senza un verbale di constatazione (Pvc) e senza presentare un’istanza di adesione;

 la sanzione si riduce a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (come con un Pvc), senza aver inviato comunicazione di adesione al verbale e comunque prima della comunicazione dello schema di atto impositivo;

 la sanzione si riduce a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo che segue un Pvc, senza aver presentato un’istanza di accertamento con adesione.

Regole generali

Se ci sono situazioni in cui la sanzione risulta chiaramente sproporzionata rispetto alla violazione commessa, questa può essere ridotta fino a un quarto del suo valore previsto, che sia fisso, proporzionale o variabile.

La valutazione per ottenere questa riduzione non si baserà più sul confronto tra l’importo del tributo e quello della sanzione, ma piuttosto sulla violazione stessa rispetto all’importo della sanzione.

In pratica, non si guarderà solo ai numeri, ma si terranno in considerazione le circostanze specifiche della violazione. In precedenza, la riduzione fino alla metà del minimo era possibile solo se era presente una sproporzione evidente tra il tributo e la sanzione.

Con le nuove regole, sarà possibile ridurre fino a un quarto, ma nei casi di particolare gravità ci potrà essere un’aggravante fino alla metà.

Doppio regime tra Iva e redditi sulle dichiarazioni per il 2023

L’applicazione del nuovo regime sanzionatorio per le violazioni fiscali commesse dal 1° settembre 2024 avrà due conseguenze particolari.

La prima riguarda gli accertamenti su violazioni relative all’anno fiscale 2023, che appaiono nelle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2024, l’altra sui crediti di imposta non spettanti e inesistenti.

Quanto alla prima, dato che la dichiarazione Iva 2023, è stata presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo regime e la dichiarazione dei redditi viene presentata dopo, negli accertamenti ci sarà una sorta di doppio regime:

1. Le violazioni IVA riportate nelle dichiarazioni, presentate entro aprile 2024, saranno sanzionate con le vecchie regole (più severe)

2. Le stesse violazioni, se rilevanti anche per le imposte sui redditi e presenti nelle dichiarazioni inviate dopo il 1° settembre 2024, saranno sanzionate secondo le nuove norme (più favorevoli).

La seconda particolarità riguarda invece l’introduzione di una nuova nozione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante.

Per evitare le questioni sollevate dalla giurisprudenza (soprattutto penale), si è precisato che le nuove nozioni avranno valenza sia amministrativa sia penale. Ma con due decorrenze:

1. subito e retroattivamente per quanto riguarda le sanzioni penali, se più favorevoli rispetto alle vecchie definizioni;

2. dal 1° settembre 2024 per quanto riguarda il profilo tributario.

Avv. Dott. Angelo Pisciotta