Il decreto legge Rilancio riconosce un contributo a fondo perduto in favore di imprenditori (anche piccoli) e di lavoratori autonomi, purché titolari di partita IVA.
La condizione primaria di accesso ai fondi impone che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito una riduzione di due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.
Per fatturato e corrispettivi si intende l’ammontare complessivo delle operazioni attive quali cessioni di beni o prestazioni di servizi, registrate nell’anno tenuto conto delle variazioni in aumento e diminuzione.
Nel caso di fatture differite bisogna fare riferimento alla data dei DDT (nel caso di cessione di beni) o del documento equipollente (nel caso di prestazioni di servizi).
Tenuto conto della condizione di cui sopra, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che abbiano percepito ricavi non superiori ad euro 5 milioni nel periodo di imposta 2019 e che siano titolari di reddito derivanti dall’esercizio di attività agricole o che svolgano attività di impresa o di attività di arte e professione.
Il contributo, ivi descritto, spetta anche ai contribuenti che non rispettino i suddetti requisiti purché siano soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, o che abbiano registrato il proprio domicilio fiscale/sede operativa nei Comuni il cui stato di emergenza è stato dichiarato prima del 31 gennaio 2020 (cd. Zona rossa).
Il contributo spetta anche agli artigiani e commercianti iscritti nella gestione AGO dell’INPS che hanno percepito per i mesi di marzo e aprile il bonus dei 600 euro e, ricorrendone le condizioni, anche alle società i cui soci hanno ottenuto il bonus dei 600 euro.
Il contributo in commento NON spetta:
- ai soggetti che alla data di richiesta del contributo hanno cessato l’attività;
- ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020 (con eccezione degli eredi che proseguono l’attività del de cuius);
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art.162-bis TUIR;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti alle casse di previdenza;
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
L’ammontare del contributo è determinato, applicando una percentuale alla differenza di fatturato di cui si è fatta menzione, come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 nell’anno 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 400.000 fino ad 1 milione di euro, nell’ anno 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad 1 milione di euro ma fino 5 milioni, nell’ anno 2019;
In ogni caso, l’ammontare di cui sopra è riconosciuto nella misura non inferiore ad euro 1.000, per le persone fisiche, e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per meglio comprendere l’agevolazione in commento, ipotizziamo che un’impresa che, nel mese di aprile 2019, registri un fatturato pari ad euro 100.000 e che nel mese di aprile 2020 registri un fatturato pari ad euro 10.000; quindi una riduzione del fatturato in misura pari al 90%, rispetto al fatturato dello stesso mese dell’anno precedente.
Alla luce delle percentuali sopra indicate, ipotizzando che l’impresa si collochi nella fascia di contributo intermedia – quindi, con ricavi o compensi superiori ad euro 400.000 fino ad 1 milione di euro – l’impresa avrà diritto ad un contributo pari ad euro 13.500, pari al 15% di 90.000 euro, calcolato sulla perdita di fatturato registrato nel mese di aprile 2020.
Si specifica inoltre, che il contributo, che sarà direttamente accreditato sul conto corrente del beneficiario, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
La domanda di contributo a fondo perduto sarà presentata telematicamente all’agenzia delle entrate, tramite intermediari abilitati, con istanza a far data dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020.
Infine, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato oltre alla sanzione nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento.
Palermo, 11 giugno 2020
Avv. Dott. Angelo Pisciotta