Concessione del bonus mensile per lavoratori dipendenti e assimilati

Concessione del bonus mensile per lavoratori dipendenti e assimilati

L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernete la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, ha stabilito la concessione di un bonus mensile ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia superiore alle sole detrazioni da lavoro dipendente e/o  assimilato. Dall’ammontare del reddito, che viene utilizzato come parametro per il calcolo del bonus, bisogna scomputare il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze.

 Si evidenzia che, ai fini del diritto al bonus, il concetto di incapiente non viene inteso in senso tradizionale, ma viene correlato esclusivamente come differenza tra imposta lorda e le sole detrazioni da lavoro dipendente, sono quindi esclusi dal calcolo le detrazioni per familiari a carico.

Inoltre, il beneficio non è una detrazione, ma viene definito a tutti gli effetti quale credito. Tale credito non concorre a formare reddito e pertanto è esente sia ai fini dell’imponibilità fiscale che di quella contributiva in virtù del principio dell’armonizzazione delle basi imponibili ex art. 6 D.lgs n. 314/1997.

Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

  • dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, che sono costituiti da:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
    • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
    • somme da chiunque percepiti a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
    • remunerazioni dei sacerdoti;
    • le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate;
    • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Per aver diritto al bonus è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.

Per la precisione, l’importo del credito è di 640 euro, 80 euro al mese a partire da maggio, per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. In caso di reddito compreso tra  24.000 euro e 26.000 euro, il bonus decresce fino ad azzerarsi. Oltre i 26.000 euro di reddito il bonus non spetta.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta da parte dei beneficiari stessi.

All’atto pratico il datore di lavoro/sostituto d’imposta dovrà: verificare che l’imposta lorda, calcolata sul reddito da lavoro dipendente e/o assimilato, sia maggiore delle detrazioni da lavoro dipendente e/o assimilato; calcolare il beneficio sul reddito complessivo secondo le fasce reddituali; inserire in busta paga l’importo mensile del predetto importo come voce non imponibile a fisco e contributi con incidenza direttamente sul netto; recuperare il predetto credito tramite una diminuzione sul monte ritenute da versare ovvero in caso di incapienza anche sugli importi dovuti tramite F24 a titolo di contributi previdenziali; inserire il predetto importo nel Cud del dipendente o assimilato.

Nell’ipotesi di più rapporti di lavoro con differenti sostituti d’imposta, il bonus può essere riconosciuto da un solo sostituto d’imposta. In tali casi, il lavoratore dovrà comunicare obbligatoriamente i propri redditi e/o il credito fruito nell’eventuale precedente rapporto di lavoro al nuovo sostituto d’imposta.

I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.

Infine, evidenzio che il credito in esame è attualmente riconosciuto soltanto per l’anno 2014 e si attende un intervento normativo che dovrebbe far diventare tale misura strutturale.

Palermo 13 maggio 2014                                                                  Dott. Angelo Pisciotta