comunicazione obbligatoria preventiva per prestazioni di lavoro autonomo occasionale

comunicazione obbligatoria preventiva per prestazioni di lavoro autonomo occasionale

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 apporta diverse modifiche in fase di conversione del decreto Decreto-legge n. 146/2021, fra le quali l’estensione della comunicazione obbligatoria dell’instaurazione del rapporto di lavoro anche per i lavoratori autonomi occasionali, ad oggi non prevista.

Il lavoro autonomo “occasionale” è quell’attività lavorativa, disciplinata dall’art. 2222 del codice civile, che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Ad oggi, il committente è tenuto al pagamento all’erario della ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso pattuito con il lavoratore autonomo e se la prestazione eccede il valore di euro 5.000,00 anche al versamento di 2/3 dei contributi secondo le aliquote previste annualmente per la Gestione Separata INPS.

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, secondo diverse sentenze della Corte di Cassazione, l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Difatti, l’obbligo della comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, già in vigore per i lavoratori subordinati, ha l’obiettivo di svolgere attività di monitoraggio e contrastare le forme elusive nell’uso del contratto di lavoro occasionale.

Il committente dovrà comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro competente tramite un sms o tramite email, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n.81/2015 in tema di lavoro intermittente.

La comunicazione, dunque, dovrà essere effettuata da parte del committente prima dell’avvio della prestazione lavorativa, pena l’applicazione di sanzioni da un minimo di euro 500,00 fino ad un massimo di euro 2.500.

In caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi inadempienze dalle quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro, non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 Decreto Legislativo n. 124/2004. Pertanto, neanche il pagamento di una eventuale sanzione minima potrà sanare l’irregolarità riscontrata durante l’ispezione degli organi competenti.

Tale modifica, avrà efficacia anche per la sospensione dell’attività lavorativa.

Infatti, anche l’emersione di lavoratori inquadrati come autonomi occasionali non regolarizzati ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, potrà comportare la sospensione dell’attività lavorativa.

Sebbene la legge entri in vigore in data odierna, il sito internet per effettuare le comunicazioni obbligatorie (modello UNILAV) relative ai rapporti di lavoro non è ancora aggiornato per inviare le comunicazioni relative al lavoro autonomo occasionale.

Inoltre, il modello da inviare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del Lavoro, previsto dal sopracitato decreto legislativo n. 81/2015, si ritiene debba essere aggiornato in quanto prevede i soli dati relativi al rapporto di lavoro intermittente.

Palermo, 21 dicembre 2021

Avv. Dott. Angelo Pisciotta