Nello svolgimento del proprio mandato, nella generalità dei casi, l’assemblea dei soci decide di stabilire un compenso al fine di remunerare l’amministratore per le attività istituzionali, organizzative ed economiche svolte a favore della società.
Ed è infatti la previsione e l’erogazione del compenso che fa scaturire una serie di adempimenti, amministrativi e non solo, a carico della società, assimilando la figura dell’amministratore a quello di un lavoratore parasubordinato, sia sotto l’aspetto fiscale che contributivo.
Salvo l’esonero dalla comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro così come previsto dalla nota del Min Lav. 14/02/2007, l’amministratore di società rappresenta una forma di collaborazione coordinata e continuativa tipica.
Ne discerne, dunque, che i compensi percepiti dall’amministratore, per il mandato svolto, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del TUIR, come un qualsiasi lavoratore parasubordinato e si determinano secondo il principio c.d. di “cassa allargato”. Diversamente da quello che avviene per la generalità dei costi, per la società, il costo degli amministratori è deducibile seguendo il principio di “cassa”, questo per simmetria rispetto al conseguimento del reddito da parte dell’amministratore.
Il compenso dell’amministratore affinché possa essere considerato deducibile dal reddito d’impresa deve essere stabilito da un atto avente data certa quale ad esempio una delibera assembleare.
Il compenso dell’amministratore può essere stabilito in misura fissa oppure variabile (ad esempio come percentuale sugli utili). A tal proposito, l’ammontare del compenso non può essere oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria, in quanto una consolidata giurisprudenza ritiene che, se i costi sono inerenti, non è possibile valutarne la congruità, in quanto non esistono indicazioni vincolanti che limitino l’ammontare del costo deducibile (Cass. N. 24957/2010 – 28595/2008 – 21155/2005 – 6599/2002).
Anche agli amministratori è stata estesa la tutela assicurativa e previdenziale prevista per la generalità dei lavoratori parasubordinati. Infatti, essi sono obbligati ad iscriversi presso la Gestione Separata istituita presso l’INPS, alla quale il committente-società provvede a versare la relativa contribuzione nel caso in cui percepiscano un compenso per il l’incarico svolto. L’iscrizione alla Gestione Separata è da ritenersi infatti complementare qualora l’amministratore svolga altre attività in maniera prevalente.
L’obbligatorietà della contribuzione alla Gestione Separata scatta solo ed esclusivamente nel caso in cui l’amministratore riceva dei compensi, sui quali vengono applicate le differenti aliquote contributive. La contribuzione dovuta alla Gestione Separata è differente a seconda della circostanza che l’amministratore sia già titolare o meno di altre posizioni assicurative
Alla stregua delle su esposte considerazioni si possono verificare le seguenti fattispecie:
- amministratore di società che svolge in maniera prevalente tale ruolo e non riceve compenso: non ha obbligo di contribuzione nei confronti della Gestione Separata INPS ma deve essere iscritto alla Gestione INPS artigiani e commercianti;
- amministratore di società che svolge in maniera prevalente tale ruolo e riceve compenso: ha obbligo di contribuzione sia nei confronti della Gestione Separata INPS sui compensi percepiti e sia alla Gestione INPS artigiani e commercianti;
- amministratore di società che non svolge in maniera prevalente tale ruolo e non riceve compenso: non ha obbligo di contribuzione nei confronti della Gestione Separata INPS e neanche alla Gestione INPS artigiani e commercianti;
- amministratore di società che non svolge in maniera prevalente tale ruolo e riceve compenso: ha obbligo di contribuzione solo nei confronti della Gestione Separata INPS sui compensi percepiti ma non alla Gestione INPS artigiani e commercianti;
Gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS consentono all’amministratore di beneficiare, al verificarsi degli eventi tutelati, delle prestazioni assistenziali quali malattia, ANF ed anche maternità nonché l’accumulo dei periodi di contribuzione utili ai fini pensionistici.
Inoltre, la società-committente è obbligata ad accendere la posizione assicurativa per l’amministratore anche all’INAIL, al fine di tutelare lo stesso nel caso di infortuni che potessero verificarsi durante il mandato o malattie professionali insorte nel periodo. Come previsto per la generalità dei lavoratori, l’assicurato è tenuto ad informare tempestivamente la società-committente dell’evento occorso in quanto la stessa dovrà provvedere ad effettuare la relativa denuncia all’INAIL entro 48 ore ( o 24 ore in caso di morte) dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.
A differenza della generalità dei lavoratori subordinati, per l’amministratore, così come tutti per i lavoratori parasubordinati, il premio INAIL viene calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dall’INAIL che prevedono dei minimali e massimali retributivi su cui effettuare il calcolo del premio.
Infine, ma non di poca importanza, il compenso deve risultare dal prospetto paga e dunque nel libro paga unico del lavoro.
Palermo lunedì 26 settembre 2011
Mary Saitta e Angelo Pisciotta