Con le nuove penalizzazioni introdotte dalla manovra di Ferragosto (Dl 138/2011), il rischio di essere considerate come società di comodo nel 2012 riguarda le società che hanno dichiarato delle perdite nel biennio 2009 e 2010 oppure, una perdita nel 2009 e un reddito inferiore al reddito minimo, determinato in funzione di alcuni componenti patrimoniali, nel 2010.
Pertanto, nel biennio 2009 e 2010, chi ha dichiarato perdite fiscali e si accinge a chiudere l’anno 2011 con una perdita o un reddito inferiore al reddito minimo previsto, determinato in funzione di alcuni componenti patrimoniali, diventerà di comodo nel 2012, dovendo dichiarare al fisco un reddito presunto da tassare con l’aliquota del 38%.
Sono soggette alla disciplina sulle società di comodo, tutte le società commerciali, sia di persone che di capitali, che si presumono non operative, in quanto costituite non per l’effettivo esercizio dei attività d’impresa ma per il mero godimento di beni.
Per evitare l’imposizione fiscale del 38% e per non essere considerata società non operativa (società di comodo) occorre che il 2011 (Unico 2012) chiuda con un risultato positivo, che in presenza di una perdita doppia nel biennio precedente dovrà essere superiore al reddito minimo previsto.
Per il raggiungimento di un risultato positivo per l’esercizio 2011 le società potrebbero agire sui costi, riducendo le spese deducibili. Ad esempio, per diminuire costi nell’anno 2011, si potrebbero rinviare al 2012 il pagamento dei compensi per gli amministratori che essendo deducibili per cassa, cioè al momento del pagamento, farebbero diminuire i costi nell’anno 2011.
Un altro intervento, per evitare dal 2012 la stretta prevista per le società di comodo, potrebbe essere quello di agire sui proventi, attraverso la cessione di immobili, auto, imbarcazioni a soci o a familiari, conseguendo una plusvalenza. Oppure, attraverso l’adeguamento dei canoni ai soci che utilizzano i beni dell’azienda.
Se, con gli interventi sopracitati, non si riuscisse ad evitare la perdita triennale occorrerebbe, prima di arrivare all’interpello con l’Agenzia delle Entrate, verificare le cause di esonero. Infatti, le società a rischio di una perdita triennale possono verificare l’esistenza di cause di esclusione e cercare, in caso non sussistano, di realizzarle, monitorando il numero di dipendenti (almeno 10 dipendenti), quello dei soci (almeno 50 soci) oppure monitorando il rapporto tra valore della produzione e totale dell’attivo dello stato patrimoniale (dove il primo deve essere inferiore al secondo).
Infine, le società realmente non operative potrebbero valutare lo scioglimento della società. Lo scioglimento della società potrebbe consentire l’esonero della disciplina per il 2012 (e per i due anni successivi), solo se le società si impegneranno in Unico 2013 a cancellarsi entro il 30 settembre 2014 dal Registro delle Imprese.
Palermo, 02/12/2011
Nicola Indelicato e Angelo Pisciotta