Mentre il legislatore italiano, con il collegato al lavoro, tutela i lavoratori con delle norme che regolamentano l'orario di lavoro e il diritto alla fruizione dei riposi anche per i minori, in America, la legge federale Fair Labor Standards Act del 1938 stabilisce che, in tutti i settori, tranne che in quello agricolo, l 'età minima per essere assunti sia di 14 anni.
In America per lavorare nei campi è sufficiente avere 12 anni ed essere autorizzati dai genitori, condizione aggravata non solo da una retribuzione di gran lunga inferiore a quella spettante, ma anche dal fatto che per tali individui non esiste alcuna tutela sull'orario di lavoro.
Tornando ad occuparci di questioni Italiane, e nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il collegato al lavoro, che istituisce delle novità in merito all'applicazione delle sanzioni derivanti dalla disciplina dell'orario di lavoro, delle ferie e dei riposi.
La più importante novità in materia di violazione della disciplina dell'orario di lavoro riguarda, il fatto che, non è più possibile ricorrere alla diffida obbligatoria che consentiva al datore di lavoro di versare quanto dovuto con sanzioni ridotte. Pertanto, nel suo complesso, per quanto attiene le novità in materia di orario di lavoro, il collegato risulta essere più stringente per quei datori di lavoro che violano le norme.
Una delle ipotesi che consente l'applicazione delle nuove sanzioni, fa riferimento alla violazione della disciplina sull'orario di lavoro. Tali sanzioni, sono valutate con riferimento al numero delle violazioni commesse e al numero dei lavoratori coinvolti in tali violazioni in un determinato arco temporale.
In caso di violazione della durata media dell'orario settimanale, che è pari a 48 ore, comprensivo dello straordinario, le sanzioni oscillano dai 100 euro ai 5.000 euro a seconda che queste si riferiscano a più di 10 lavoratori, o che si verifichino in più di 5 periodi giornalieri o settimanali.
Anche in caso di mancato riconoscimento del riposo giornaliero, verranno erogate delle sanzioni che oscillano dai 50 euro ai 1.500 euro, a seconda dei periodi di riferimento e del numero di lavoratori coinvolti.
Inoltre,l'erogazione di sanzioni è prevista, anche in caso di mancato riconoscimento del diritto alla fruizione delle ferie, con sanzioni che oscillano dai 100 euro ai 4.500 euro, a seconda che tali violazioni si riferiscano a più o meno di 10 lavoratori, e a seconda che l'arco temporale di riferimento vari dai 2 ai 4 anni.
Infine, ma non per importanza, è opportuno ricordare che, tali novità possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali; in assenza di tali disposizioni nel CCNL, le deroghe possono essere stabilite dai contratti territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.