chiarimenti in merito alla cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del Decreto Cura Italia) e per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art.28 del Decreto Legge Rilancio).

chiarimenti in merito alla cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del Decreto Cura Italia) e per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art.28 del Decreto Legge Rilancio).

Per contrastare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, le recenti normative hanno introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.

In particolare, l’agevolazione è destinata ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, indipendentemente dal regime contabile adottato, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

Tra i soggetti beneficiari sono inclusi anche i soggetti che adottano il regime forfettario e le imprese agricole. Le strutture alberghiere e agrituristiche, quelle con codice ATECO che inizia con numero 55, possono beneficiarne a prescindere dal volume di ricavi dell’anno precedente e anche se svolgono attività stagionale. Restano esclusi i soggetti che svolgono attività di impresa in modo occasionale che producono redditi diversi.

Il credito d’imposta spetta a condizione che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato in uno o più tra i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Quindi, marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020).

Per il mese, o per i mesi in cui si è realizzato il calo del fatturato, spetta un credito pari al 60% del relativo canone di locazione (compreso leasing operativo) di immobili non abitativi. Per gli affitti di azienda spetterà un credito pari al 30% del canone.

Altro requisito fondamentale per poter ottenere il credito d’imposta è l’aver pagato il canone di locazione nel mese interessato. Viene, tuttavia, concessa la possibilità di poter rimediare al pagamento entro la fine dell’anno 2020.

L’articolo 122 del Decreto Rilancio prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti.

Tenuto conto dei requisiti sopra esposti, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, vengono chiarite le modalità da attuare per la cessione dei crediti.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il pagamento del canone non è ancora avvenuto, viene concessa l’ulteriore possibilità di cedere il credito direttamente al locatore (colui che cede in locazione l’immobile), evitando in questo modo un doppio movimento finanziario.

Ad esempio: se il canone di locazione del mese di maggio 2020 fosse pari ad euro 1.000 e il locatario (colui che prende in locazione l’immobile) non avesse pagato il rispettivo canone, avrebbe la possibilità di cedere il credito pari ad euro 600 (60% di euro 1.000) direttamente al locatore, e pagare soltanto la differenza pari ad euro 400.

Si precisa che, qualora le spese condominiali siano pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate prevede, inoltre, che il credito può anche essere ceduto anche agli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I soggetti cedenti devono comunicare l’avvenuta cessione del credito nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, esclusivamente tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità. Per tale comunicazione è possibile anche avvalersi di un intermediario, le cui modalità saranno oggetto di provvedimento successivo.

È necessario che vengano specificati nella comunicazione i seguenti dati, a pena d’inammissibilità:

  1. il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  2. la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce;
  3. l’ammontare del credito d’imposta maturato ed i mesi a cui si riferisce;
  4. l’importo del credito d’imposta ceduto;
  5. gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  6. il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  7. la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Nel caso in cui i soggetti cessionari (coloro nei confronti di cui viene ceduto il credito) abbiano intenzione di utilizzare il credito in compensazione, dovranno presentare il rispettivo modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Inoltre, nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, non verranno applicati i limiti dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione, ovverossia: il limite massimo pari ad euro 700.00,00 (art.34 L. n.388/2000) ed il limite annuale di euro 250.000,00 dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In alternativa, il cessionario ha l’ulteriore possibilità di poter, a sua volta, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti.

L’utilizzo del credito può avvenire già a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, a condizione però, che il cessionario abbia preventivamente accettato il credito mediante i servizi telematici disponibili all’interno della propria area riservata nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per il codice tributo si aspettano ancora direttive che verranno emanate da successivi provvedimenti.

Palermo 10 luglio 2020                                                       Avv. Dott. Angelo Pisciotta