Bonus edili e obbligo di applicazione del CCNL

Bonus edili e obbligo di applicazione del CCNL

A partire dal 28 maggio 2022, per poter usufruire dei bonus edili, l’art. 28 quater della Legge 25/2022, pone l’obbligo in capo alle imprese di indicare il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai propri dipendenti, sia nell’atto di affidamento dei lavori sia nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Pertanto, i bonus edilizi sono concessi solo se i lavori saranno eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali, e adempiono al suddetto obbligo secondo le modalità suddette.

Tale obbligo, in osservanza della legge citata, si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, riferibile esclusivamente ai soli lavori edili o di ingegneria civile individuati dall’allegato X del D.Lgs 81/2008.

La norma in commento trova applicazione, oltre che nel caso di appalto, anche nel caso in cui vi sia subappalto dei lavori. In relazione a quest’ultima ipotesi, i subappaltatori sono tenuti a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito, incluso l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui un committente che debba provvedere all’esecuzione di lavori per importi pari a 90.000 euro decida di subappaltare parte di tali lavori per un importo di 20.000 euro, sia il committente sia il subappaltatore sono tenuti a indicare nelle fatture il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti, poiché, come ribadito dalla norma introdotta dalla Legge 25/2022, si deve far riferimento all’importo complessivo dei lavori oggetto dell’affidamento.

I bonus per i quali si rende necessario indicare il CCNL applicato sono i seguenti:

  • Superbonus 110%: super ecobonus e super sismabonus;
  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario;
  • sismabonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • nuovo bonus 2022 barriere architettoniche;
  • bonus mobili;
  • bonus aree verdi;
  • credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro.

Gli intermediari abilitati che rilasciano il visto di conformità, laddove previsto, devono verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 pubblicata in data 27 maggio 2022, ha chiarito che qualora per errore in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori che hanno eseguito i lavori edili, il contribuente potrà integrare, in fase di apposizione del visto di conformità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale sarà attestato il CCNL di riferimento.

Inoltre, è utile ricordare che per i lavori edili eseguiti su cantieri pubblici e privati per importi superiori ad euro 70.000, vige l’obbligo da parte delle imprese del possesso del Durc di congruità, che ha il compito di accertare l’incidenza della manodopera impiegata dalle imprese nell’ambito della realizzazione di lavori edili (ns circolare n. 19/2021).

Limitatamente alle verifiche sull’indicazione del contratto collettivo applicato nei documenti interessati da tale obbligo, esse saranno svolte dall’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’Inps e delle Casse Edili/Edilcassa.

Palermo 1° giugno 2022

Avv. Dott. Angelo Pisciotta