Il decreto-legge 50/2022 (il cd. Decreto aiuti), al fine di fronteggiare l’aumento dei costi energetici connessi alla guerra russo-ucraina, ha disposto per la mensilità di luglio 2022 il riconoscimento di un bonus di euro 200,00 in favore di un’ampia platea di destinatari, tra cui: lavoratori dipendenti ed autonomi, compresi quelli che avevano beneficiato delle indennità Covid, pensionati, disoccupati e nuclei percettori di reddito di cittadinanza.
Di seguito la disciplina prevista per le diverse categorie di destinatari:
- Lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto aiuti, i datori di lavoro, in modo automatico, in seguito all’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore del possesso dei requisiti previsti, erogheranno nella busta paga di luglio 2022 l’indennità una tantum di 200,00 euro. Tale somma non costituisce reddito e pertanto non sarà soggetta ad alcuna trattenuta previdenziale o fiscale; la corresponsione del bonus avviene al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il dipendente deve aver beneficiato per almeno un mese nel periodo gennaio-aprile 2022 dell’esonero contributivo dello 0,80% sulla contribuzione IVS, come previsto dall’ultima legge di bilancio. Tale sgravio contributivo spetta ai lavoratori con una retribuzione imponibile mensile non superiore all’importo di 2.692,00 euro ed annuale non superiore a 34.996,00 euro, compresa la tredicesima mensilità;
- il dipendente deve dichiarare di non essere titolare di trattamenti pensionistici o di appartenere ad un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza, tale dichiarazione viene raccolta dal datore di lavoro, il quale dovrà individuare i dipendenti in possesso delle condizioni richieste. Con riferimento sempre alla predetta dichiarazione da acquisire dai dipendenti, sebbene la norma non lo richieda, potrebbe essere opportuno che attraverso la stessa venga accertato che il medesimo dipendente non fruisca dell’indennità una tantum da parte di altro datore di lavoro contestuale, posto che il bonus deve essere erogato una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro.
I datori di lavoro obbligati al riconoscimento del bonus in busta paga potranno successivamente portare in compensazione l’ammontare del bonus erogato ai lavoratori con gli importi dovuti all’INPS tramite il flusso UNIEMENS.
- Lavoratori autonomi
L’art. 32 del Decreto aiuti prevede che l’indennità una tantum di 200,00 euro venga erogata da parte dell’Inps in favore dei lavoratori titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro autonomo:
- co.co, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, con rapporti in essere al 18 maggio 2022, e con reddito anno 2021 derivante da co.co.co non superiore a 35.000,00 euro;
- lavoratori autonomi dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio che hanno beneficiato delle indennità Covid nell’anno 2021;
- lavoratori autonomi dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio che, non avendo beneficiato delle indennità Covid nell’anno 2021, dovranno rispettare gli specifici requisiti prescritti, tra i quali, aver percepito nel 2021 un reddito da lavoro autonomo non superiore a 35.000,00 euro con relativa copertura previdenziale.
Tutti i lavoratori autonomi, eccetto quelli che nel 2021 hanno beneficiato delle indennità Covid, dovranno presentare apposita istanza all’Inps, e saranno indennizzati solo successivamente all’invio delle denunce UNIEMENS da parte dei datori di lavoro.
- I percettori di trattamenti previdenziali
Oltre ai lavoratori, l’art. 32 del Decreto aiuti individua tra i beneficiari dell’indennità di 200,00 euro a carico dell’Inps i seguenti percettori di trattamenti previdenziali:
- i titolari di pensione o di altro assegno sociale(invalidi civili/ciechi e sordomuti); o di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro giugno 2022, titolari nel 2021 di un reddito Irpef non superiore a 35.000,00 euro, che saranno indennizzati a luglio 2022 in modo automatico, da parte dell’Inps o da altro ente previdenziale appositamente individuato dal casellario pensionistico;
- i percettori di Naspi o Dis-Collnel mese di giugno 2022;
- i percettori di disoccupazione agricolanell’anno 2022 ma di competenza del 2021;
- i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei componenti benefici come singola dell’indennità una tantum ai sensi dell’art. 31 o di una delle altre casistiche dell’art. 32 del DL n. 50/2022.
Nella mensilità di luglio 2022 sarà diretta direttamente l’Inps ad erogare i 200,00 euro, senza che nessuna delle categorie sopraelencate debba presentare specifica istanza all’Inps.
- Gli altri lavoratori autonomi ed i professionisti
L’articolo 33 del DL n. 50/2022 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per finanziare, in via eccezionale, l’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi imprenditori e dei liberi professionisti iscritti all’Inps Gestione Separata o alle Casse professionali private, le cui regole (tra le quali il limite massimo di reddito per l’anno 2021) saranno definite da un decreto Lavoro-Finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto aiuti.
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La normativa di riferimento soprariportata lascia spazio, comunque, a taluni dubbi interpretativi. In particolar modo, il decreto, identificando quali destinatari del bonus i lavoratori che abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80 per cento, non chiarisce in maniera esaustiva se abbia rilevanza l’effettiva fruizione o la sola esistenza del diritto al fine di ottenere lo sgravio contributivo. In attesa delle istruzioni da parte dell’INPS, se ci si attiene ad un’interpretazione letterale della norma, sembrerebbe dover essere privilegiata l’ipotesi dell’effettiva fruizione dello sgravio. Tuttavia, apparrebbe eccessivamente svantaggioso nei confronti dei lavoratori non riconoscere il bonus dell’importo di 200,00 euro per un’incuria di quei datori di lavoro che non abbiano effettivamente operato lo sconto contributivo (si pensi, per esempio, ai lavoratori il cui rapporto è cessato nei primi mesi dell’anno, antecedentemente all’emanazione della circolare Inps 43/22; alcuni datori di lavoro potrebbero non aver operato lo sgravio contributivo in busta paga dello 0,80% in quanto il rapporto era già chiuso, pur in presenza dei presupposti). Pertanto, per tali soggetti rientranti in queste situazioni limite si attendono istruzioni da parte dell’Inps.
Ulteriori dubbi sorgono in merito al riconoscimento del bonus per i lavoratori, in forza a luglio presso un datore di lavoro, assunti dopo il 1° quadrimestre dell’anno 2022. Si aspettano delucidazioni in merito, cosicché sia chiaro se il datore debba astenersi dall’erogare il bonus, dal momento che lo sconto contributivo dello 0,80% potrebbe essere stato riconosciuto da un’altra azienda, o debba chiedere una dichiarazione al lavoratore in cui lo stesso attesti di aver avuto titolo all’esonero dello 0,80%.
Si attendono a stretto giro istruzioni e delucidazioni che, si spera, possano chiarire ogni dubbio relativo alle questioni di più difficile gestione.
Palermo, 21 giugno 2022
Avv. Dott. Angelo Pisciotta
SEGUE FORMAT DI DICHIARAZIONE
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DICHIARAZIONE DA ACQUISIRE DAL DIPENDENTE
AI FINI DELL’EROGAZIONE AUTOMATICA (ART. 31 DL N. 50/2022)
Spett.le (datore di lavoro)
Ai fini dell’automatico riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, dell’indennità una tantum di euro 200 prevista dall’art. 31 comma 1 del DL n. 50/2021, il sottoscritto…………………, nato il giorno ………………… a ………………………, codice fiscale …………………………….., dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:
- di non essere titolare di trattamento pensionistico, né di assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, né di un trattamento di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022;
- di non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza;
- di essersi accertato che nessun altro datore di lavoro erogherà nel prossimo mese di luglio l’indennità una tantum, in quanto quest’ultima spetta una sola volta.
Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace, o comunque non corretta, il datore di lavoro potrebbe procedere, previa segnalazione dell’Inps, al recupero dell’indennità non spettante.
Luogo e data
In fede
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