Gli studi di settore rappresentano una tipologia di accertamento analitico-induttivo, e sono finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e a determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere loro attribuiti, attraverso la rilevazione di dati contabili ed extracontabili di ogni specifica attività.
Lo scostamento dei ricavi dichiarati, rispetto a quelli attribuiti in base allo studio di settore costituisce, infatti, solo una presunzione semplice, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, su cui fondare l’accertamento.
Questo significa che solo in presenza di determinate condizioni riscontrate dall’amministrazione finanziaria, si realizza l’onere della prova in quanto spetta al contribuente dimostrare l’infondatezza degli studi in relazione alla propria situazione concreta.
Sono soggetti agli studi di settore le imprese, le società, gli enti commerciali e non, gli artisti e i professionisti che nel periodo di imposta di riferimento hanno conseguito ricavi (impresa) o compensi (professionisti) di valore non superiore a 7,5 milioni di euro.
Inserendo i valori contabili ed extracontabili nel software gratuito GE.RI.CO. è possibile verificare la posizione del contribuente. In particolare, GE.RI.CO. fornisce le indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati e alla coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente.
Nel caso in cui il contribuente risulti congruo e coerente non deve effettuare altri adempimenti.
Qualora i valori determinati sula base degli studi di settore siano superiori a quelli determinati dal contribuente, il contribuente può adeguare spontaneamente i ricavi, i compensi, ed il volume d’affari ai risultati degli studi di settore oppure può decidere di non effettuare alcun adeguamento.
Il contribuente non ha alcun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato negli studi di settore. Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare il vero reddito, e l’eventuale condizione di non congruità non implica alcun accertamento automatico, ma è tenuta presente in sede di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.
Lo scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati, rispetto a quelli attribuibili in base allo studio di settore approvato, costituisce generalmente una presunzione semplice, i cui requisiti di gravità, precisione e concordanza sussistono solo quando l’Agenzia delle Entrate evidenzi, a seguito del contraddittorio, l’idoneità delle stime nell’individuare i ricavi presunti su cui fondare l’accertamento.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate, prima della notifica dell’avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a comparire, al fine di definire in contraddittorio l’accertamento mediante concordato. La valutazione di affidabilità dello studio di settore deve infatti essere effettuata nell’ambito del contraddittorio obbligatorio instaurato con il contribuente.
Se l’Agenzia delle Entrate fornisce elementi validi a dimostrare l’idoneità degli studi di settore, si realizza l’inversione dell’onere della prova, in quanto spetta al contribuente dimostrarne l’infondatezza in relazione alla propria situazione concreta.
È stato pubblicato, potremmo dire finalmente, il decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze approva la revisione congiunturale speciale degli studi di settore, per il periodo di imposta 2011.
Sono stati quindi approvati i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2012.
Sono state anche approvate le relative istruzioni – costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e da una Parte relativa ai quadri contabili F e G.
Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorchè esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2011 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio indicate nel decreto di approvazione.
Palermo, 12/06/2012
Angelo Pisciotta