Interpello a pagamento per le grandi imprese; per le piccole, invece, la possibilità (a pagamento) di interpellare l’agenzia delle Entrate sarà subordinata alla previa consultazione di una banca dati appositamente creata da un sistema di intelligenza artificiale.
L’agenzia delle entrate distingue le ipotesi di interpello, ricomprendendo tutte le tipologie attualmente previste. Si tratta degli interpelli: a) interpretativi, b) qualificatori; c) antiabuso; d) disapplicativi; e) probatori; f) dei neo-residenti che optano per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24 bis del Tuir.
Si evidenzia che l’interpello probatorio (che attualmente riguarda, ad esempio, le società di comodo) sarà proponibile solo da soggetti in regime di adempimento collaborativo o ammessi all’interpello per i nuovi investimenti, come definito dall’articolo 2 del Digs 147/2015.
La limitazione del numero di contribuenti che possono accedere all’interpello probatorio è giustificata nella relazione di accompagnamento con l’incisivo grado di compliance necessario per accedere ai due suddetti istituti.
Tuttavia, non è ben chiaro il motivo per cui alcuni soggetti interessati siano stati esclusi dall’interlocuzione in esame, per i quali la normativa in vigore continua a richiamare l’interpello probatorio (si veda le società di comodo e la disciplina Cfc appena modificata).
Il tratto distintivo di questa novità è che la presentazione dell’istanza di interpello sarà soggetta al versamento di un contributo, il quale finanzierà le iniziative per implementare la formazione del personale dell’Agenzia.
L’importo del contributo sarà stabilito da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, basato sulla tipologia di contribuente, sul suo volume d’affari o i ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di interpello. Occorre però rilevare che per determinati soggetti vi sarà un precedente “filtro” per poter accedere all’interpello.
Viene stabilito, infatti, che per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata occorre preventivamente utilizzare – quale condizione di ammissibilità all’interpello – il servizio di consultazione semplificata.
I contribuenti possono accedere gratuitamente ad una banca dati appositamente creata dall’Agenzia delle Entrate contenente documenti di prassi.
Questa banca dati è dotata di una intelligenza artificiale che consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Se la risposta non è univoca, allora l’intelligenza artificiale informerà al contribuente che è possibile presentare l’istanza di interpello. Se, invece, l’intelligenza artificiale individua la risposta al caso concreto, allora produrrà gli stessi effetti dell’interpello.
Tornando alla previsione generale dell’interpello, i termini di risposta dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti a 90 giorni per tutte le tipologie. Tuttavia, questo termine viene sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che risulta obbligatorio chiedere un parere preventivo a un’altra amministrazione. In quest’ultimo caso, la sospensione non può superare i 60 giorni.
In caso di emissione di un atto di accertamento che non corrisponde alla risposta fornita dall’interpello, si precisa che l’atto è annullabile e non nullo, come inizialmente previsto.
Ciò significa che il contribuente dovrà proporre l’eccezione in sede di ricorso e non potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice. Si ritiene, infine, che l’operatività delle nuove regole sia differita all’emanazione del decreto del Mef che dovrà fissare, tra l’altro, la misura del contributo previsto a carico dei soggetti che richiedono l’interpello.
Palermo, Roma, 16 gennaio 2024
Avv. Dott. Angelo Pisciotta