A decorrere dal 1° gennaio 2025, con la Legge di Bilancio 2025, ex art. 1, c. 860, L. n. 207/2024, l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.
Il principale obiettivo della norma è garantire una comunicazione ufficiale, sicura e tracciabile tra le imprese e la pubblica amministrazione, uniformando l’utilizzo della PEC tra tutte le tipologie di imprese, e favorendo così l’integrazione nel sistema digitale nazionale.
Le recenti novità
La normativa ha esteso l’obbligo di possedere un domicilio digitale personale – ovvero una casella di posta elettronica certificata (PEC) – a tutti gli amministratori e liquidatori di società[1] iscritte al Registro delle Imprese, imponendo loro anche l’onere di comunicare tale indirizzo personale al registro delle imprese competente per territorio.
È opportuno sottolineare che la comunicazione del domicilio digitale deve riguardare la persona fisica dell’amministratore o liquidatore, e non può coincidere con l’indirizzo PEC della società presso la quale egli esercita il proprio incarico. Si tratta, pertanto, di un indirizzo personale, riconducibile alla singola persona, anche se utilizzabile in relazione a più cariche societarie.
Termini di adempimento
Per effetto della nota del MIMIT sopracitata, è stato stabilito un termine transitorio per consentire l’adeguamento:
- gli amministratori e liquidatori in carica dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della novità, devono provvedere alla comunicazione del proprio domicilio digitale entro e non oltre il 30 giugno 2025;
- per le nuove nomine o iscrizioni (come, ad esempio, la costituzione di una nuova società o la nomina di un nuovo amministratore), a decorrere dal 1° gennaio 2025, la comunicazione della PEC personale dell’amministratore è obbligatoria al momento stesso della richiesta di iscrizione al registro delle imprese.
Conseguenze in caso di inadempimento
L’assenza dell’indicazione della PEC, considerata come un elemento informativo obbligatorio per legge, impedisce il completamento positivo dell’iter istruttorio relativo alla domanda presentata dall’impresa.
In caso di richiesta di iscrizione, o in occasione di un atto di nomina o rinnovo di un amministratore da parte di un’impresa soggetta a tale obbligo, la Camera di Commercio che riceve la domanda dovrà procedere alla sospensione del procedimento. A tal fine, dovrà essere concesso un termine ragionevole, che comunque non dovrà superare i trenta giorni, affinché l’impresa integri il dato mancante.
Qualora il termine scada senza che l’impresa abbia adempiuto, il procedimento sarà concluso con il rigetto della domanda.
Sono esenti da tale obbligo i soggetti che amministrano attività imprenditoriali organizzate sotto forme giuridiche diverse (come gli amministratori di consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL, persone giuridiche private, nonché i responsabili di sedi secondarie di società estere), in quanto non qualificabili come amministratori dell’impresa in questione.
È inoltre prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 2630 del Codice civile, nella misura compresa tra euro 103,00 ed euro 1.032,00, salvo ravvedimento operoso.
Modalità di adempimento
L’amministratore o liquidatore che non sia ancora in possesso di un proprio indirizzo PEC personale dovrà attivare una casella di posta elettronica certificata intestata a sé come persona fisica, tramite uno dei gestori autorizzati. Una volta ottenuta la casella, sarà necessario trasmettere al Registro delle imprese una pratica telematica di comunicazione del domicilio digitale, redatta secondo le modalità previste dal sistema camerale. È possibile effettuare una comunicazione anche congiuntamente ad altri adempimenti (es. nomina o rinnovo di carica), oppure mediante una pratica autonoma.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Qualora i soggetti esonerati presentino una pratica di sola comunicazione PEC dall’amministratore, la pratica dovrà scontare 30 euro di diritto e l’imposta di bollo, in quanto variazione dei dati del domicilio.
Il domicilio digitale dell’amministratore, comunicato con la domanda di iscrizione presentata al Registro delle Imprese, non può essere un indirizzo PEC di altra società o comunque iscritto e riferito ad altro amministratore.
Nel caso di amministratore-persona giuridica, va comunicato il domicilio digitale della persona giuridica-amministratore.
La mera comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore (o del socio-amministratore di società di persone) è esente dall’imposta di bollo e dal diritto di segreteria.
L’esenzione dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria è valida anche in caso di richiesta da parte del sistema dell’aggiornamento del codice di avviamento postale (CAP) all’interno del riquadro del domicilio.
Cordiali saluti.
12 giugno 2025 Avv. Dott. Angelo Pisciotta
[1] L’obbligo riguarda gli amministratori e i liquidatori delle società di capitali, società cooperative, società consortili e delle società di persone. Sono esonerate, invece, le società di mutuo soccorso e le società semplici che non svolgano attività d’impresa (es. società semplici che svolgono attività di revisione contabile).