Una delle agevolazioni cardine su cui il mercato del lavoro italiano ha fatto leva negli ultimi vent’anni è rappresentato senza dubbio dalla legge 407/90.
Precisamente all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 sono previste particolari agevolazioni contributive ai datori di lavoro (imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici, datori iscritti negli albi professionali) che assumono, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.
Le agevolazioni contributive in parola sono stabilite nelle misure che seguono:
- per la generalità dei datori di lavoro, ammessi al beneficio, si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro fermo restando il versamento dell’intera quota a carico del lavoratore;
- per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane si applica l’esenzione totale per un periodo di trentasei mesi, decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore, dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre è dovuta l’intera contribuzione a carico del lavoratore;
- i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che non rivestono la natura di impresa (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese ivi compresi quelli di imprese artigiane) hanno solamente diritto alla riduzione del 50%.
Tali misure agevolative vengono applicate anche ai contributi assistenziali dovuti all’INAIL. Il premio annuale dovuto all’INAIL viene infatti ridotto in base alle percentuali sopra indicate, fino ad azzerarsi per le imprese artigiane ed ubicate nel Mezzogiorno.
La prerogativa fondamentale legata all’applicazione di tale agevolazione era innanzitutto la condizione del lavoratore di soggetto “molto svantaggiato” e dunque, secondo i dettati pronunciati dalla Comunità Europea, in possesso dello status di disoccupato da amento 24 mesi. Lo status di disoccupato deve essere comprovato da apposita certificazione rilasciata dai Centri per l’Impiego.
A tal proposito la riforma Fornero ha apportato modifiche anche al regime di sospensione e mantenimento dello stato di disoccupazione. Dal 18 luglio 2012, infatti, anche lo svolgimento di attività autonoma, a prescindere dal reddito conseguito, non consente più al lavoratore di conservare il suo stato di disoccupato.
In aggiunta allo status di disoccupato doveva altresì essere presente anche la situazione oggettiva legata al fatto che “l’assunzione agevolata” non doveva essere effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.
L’arco temporale di riferimento ai fini dell’eventuale sostituzione è da rapportare ai 6 mesi immediatamente precedenti l’assunzione, in analogia a quanto previsto, in materia di riduzioni o sospensioni di personale, dall’art. 15, c. 6 della legge n. 264/1949, così come modificato dall’articolo 6, c. 4 del D.Lgs. n. 297/2002 (prima della modifica il termine era fissato in 12 mesi).
Ad ogni modo, una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro, è possibile ammettere alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, c. 9, L. n. 407/1990 i datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni di personale, in presenza dei requisiti di legge.
Con l’entrata in vigore della legge 92/2012 sono state apportate alcune modifiche al richiamato articolo 8, comma 9 della L. 407/1990. In base al nuovo dettato legislativo, i soli licenziamenti che impediscono la fruizione del beneficio contributivo sono quelli che trovano la loro causa nel giustificato motivo oggettivo o nella riduzione del personale. Ne consegue che, in tutti gli altri casi di licenziamento (giusta causa, mancato superamento del periodo di prova, ecc.) è ammessa la fruizione delle agevolazioni contributive.
Mentre, prima dell’emanazione della legge 92/2012, qualsiasi motivazione di licenziamento rappresentava causa ostativa all’applicazione del beneficio, adesso assistiamo ad un restringimento di tali limitazioni. In precedenza, infatti, qualsiasi licenziamento intimato, ivi compreso quello per giusta causa, rendeva impossibile l’accesso all’agevolazione contributiva del lavoratore assunto entro 6 mesi in sostituzione di quello cessato.
Alla luce delle modifiche apportate con la legge 92/2012, anche l’INPS si è espressa attraverso il messaggio n. 19818/2012, per risolvere un quesito posto da un’azienda, ed esaurendo così un dubbio interpretativo.
L’azienda in questione ha proceduto al licenziamento di alcuni dipendenti e nei mesi successivi ha assunto un numero superiore di lavoratori beneficiando delle agevolazioni di cui all’art. 8 comma 9 Legge 470/90. L’istituto di previdenza ha ritenuto assunzioni sostitutive soltanto quelle pari al numero dei lavoratori licenziati. Le assunzioni eccedenti, concretizzando un reale incremento occupazionale, potranno, pertanto, beneficiare delle agevolazioni in esame.
Facendo un esempio pratico l’azienda che ha licenziato 2 lavoratori e ne assume, entro i sei mesi successivi, un numero pari a 3, potrà beneficiare delle agevolazioni soltanto per un lavoratore, corrispondente alla differenza. Fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi.
Il messaggio dell’INPS, fa leva sulla questione numerica, ma non chiarisce se con la locuzione “in sostituzione” debbano considerarsi le medesime mansioni o meno svolte dai lavoratori licenziati.
Pertanto, rimane da chiarire se i lavoratori assunti in numero eccedente rispetto a quelli cessati, per poter beneficiare delle agevolazioni contributive in esame, debbano essere assegnati alle stesse mansioni dei lavoratori cessati oppure anche a mansioni diverse.
Ci auspichiamo un chiarimento tempestivo, in modo da porre fine ad una querelle che persiste da più di vent’anni.
Palermo, 03 gennaio 2013
Angelo Pisciotta