agevolazione investimenti 2026–2028: deduzione maggiorata (fino al 180%) di ammortamenti e leasing – Iperammortamento

agevolazione investimenti 2026–2028: deduzione maggiorata (fino al 180%) di ammortamenti e leasing – Iperammortamento

Con la legge di Bilancio 2026 è stato reintrodotto un incentivo per gli investimenti in beni strumentali che consente di ridurre il reddito imponibile attraverso una deduzione maggiorata delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, c.d. Iperammortamento. Di seguito riepiloghiamo, in modo operativo, le principali regole applicabili dal 1° gennaio 2026.

 

1) Riferimento normativo e periodo di applicazione

L’agevolazione è prevista dalla legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026), comma 427, e riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028, tramite una maggiorazione della deduzione degli ammortamenti/canoni di leasing con percentuali comprese tra il 180% e il 50% del costo agevolabile.

 

2) Beni agevolabili e principali vincoli

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” elencati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (che sostituiscono i precedenti elenchi della legge 232/2016). Sono inoltre agevolabili alcuni beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 199/2021, inclusi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

Per l’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare, risultano agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 181/2023.

Gli investimenti devono essere realizzati in strutture produttive ubicate in Italia e devono riguardare beni prodotti nell’Unione europea o in Stati compresi nello Spazio economico europeo (UE/SEE).

3) Misura dell’agevolazione: scaglioni di costo

La maggiorazione del costo, ai fini della deduzione, opera per scaglioni. In base alle indicazioni ad oggi disponibili, le percentuali sono le seguenti:

  • 180% del costo agevolabile fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la parte di costo eccedente 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la parte di costo eccedente 10 e fino a 20 milioni di euro.

Gli scaglioni dovrebbero avere natura “annuale” (con rigenerazione delle soglie negli anni), in continuità con impostazioni già adottate per il precedente credito 4.0 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/E/2022), ma il punto è atteso in chiarimenti ufficiali.

 

4) Come si fruisce: deduzione in dichiarazione (ammortamento e leasing)

La maggiorazione si applica nelle dichiarazioni dei redditi tramite l’incremento della quota deducibile. Per i beni ammortizzabili, l’importo annuo è pari al coefficiente di ammortamento (D.M. 31 dicembre 1988), ridotto alla metà nell’esercizio di entrata in funzione, moltiplicato per il costo “maggiorato”.

Per i beni acquisiti in leasing, la maggiorazione si ripartisce lungo la durata del contratto, che non può essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario.

In presenza di perdita fiscale, la maggiore deduzione incrementa il risultato negativo riportabile a nuovo; la fruizione effettiva si realizzerà quando vi sarà capienza di reddito imponibile.

 

5) Determinazione del costo e data di effettuazione dell’investimento

Il costo su cui applicare le percentuali si determina secondo l’art. 110 del TUIR, includendo anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Ai fini contabili, per l’individuazione degli oneri accessori e della loro imputazione può farsi riferimento ai criteri dell’OIC 16 (richiamati, tra l’altro, dalla ris. Agenzia Entrate n. 152/E/2017).

Per individuare la data di effettuazione dell’investimento si applicano le regole di competenza dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (ad es. consegna/spedizione per cessioni di beni; ultimazione per appalti), considerando anche le deroghe connesse al principio di “derivazione rafforzata” ove applicabile.

 

6) Adempimenti e monitoraggio: comunicazioni al MIMIT e cumulo

Sono attesi provvedimenti attuativi per definire contenuto e termini delle comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), analoghe a quelle già sperimentate per gli incentivi 4.0. Si raccomanda di predisporre sin dall’avvio dell’investimento la documentazione tecnica e contrattuale (ordine, DDT, fatture, eventuali perizie/certificazioni) utile a dimostrare requisiti e data di effettuazione.

Occorre inoltre prestare attenzione alle finestre temporali e alle regole di cumulabilità con altri incentivi: sono segnalati vincoli di cumulo con i crediti “4.0” per taluni investimenti del primo semestre 2026, in attesa di chiarimenti ufficiali.

 

7) Cessione/delocalizzazione e investimenti sostitutivi

Se, nel periodo di deduzione, i beni agevolati vengono ceduti o delocalizzati all’estero, l’agevolazione non decade qualora, nello stesso esercizio di cessione/delocalizzazione, sia effettuato un investimento “sostitutivo” in un bene strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo del nuovo bene è inferiore a quello del cespite dismesso, la fruizione prosegue solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

8) Acconti d’imposta

L’acconto previsionale per il periodo d’imposta 2026 non potrà tener conto dell’eventuale beneficio che si dovesse fruire a consuntivo (regola da verificare in base ai chiarimenti applicativi).

 

Lo Studio resta a disposizione per: (i) verificare l’ammissibilità dei beni (allegati IV e V), (ii) pianificare correttamente tempi e documentazione, (iii) stimare il risparmio fiscale e l’impatto sugli acconti. Si segnala che alcune modalità operative (comunicazioni al MIMIT, regole definitive di cumulo e scaglioni annuali) potranno essere dettagliate da prossimi provvedimenti attuativi.

 

La presente circolare ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per approfondimenti o assistenza operativa, lo Studio resta a disposizione.

 

12 gennaio 2026                                                        Avv. Dott. Angelo Pisciotta