Abolizione esterometro e autofatturazione elettronica delle operazioni intra-UE e tranfrontaliere

Abolizione esterometro e autofatturazione elettronica delle operazioni intra-UE e tranfrontaliere

La legge 17 dicembre 2021 n. 215 del Dl Fisco-Lavoro ha definitivamente fissato la data di abolizione del cd. Esterometro a far data dal 1° luglio 2022.

Questo strumento è stato finora utilizzato per la comunicazione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti non stabili nel territorio dello Stato italiano, ad esclusione di quelli per cui vengono emesse o ricevute fatture elettroniche o emesse bollette doganali.

Dal 1° luglio 2022 entrano dunque in vigore le nuove regole di trasmissione dei dati.

Le principali novità introdotte sono:

  • la nuova modalità di invio, con l’obbligo di comunicazione attraverso l’utilizzo del tracciato .xml (fattura elettronica);
  • la modifica delle tempistiche di invio della e-fattura.

 

Le nuove modalità di invio

 Per la fatturazione attiva bisogna utilizzare, come sempre, il codice convenzionale a sette X, trasmettendo il contenuto della e-fattura tramite SDI e secondo le tempistiche di seguito spiegate.

La disciplina diviene più articolata con riferimento alle fatture passive ricevute per l’acquisto di servizi intraeuropei e dall’estero (extra-UE), per l’acquisto di beni dai paesi intracomunitari o dall’acquisto di beni esteri già in Italia.

Di seguito un elenco dei tre casi identificabili per la corretta compilazione della e-fattura.

 

  1. Il soggetto passivo nazionale acquista servizi dall’estero o da paesi intraeuropei. Il contribuente riceve fattura del prestatore di servizi intraUE o estero in cui viene indicato solo l’imponibile. Andrà predisposto dal contribuente un documento con codice TD17 ad integrazione della fattura ricevuta (per i servizi intracomunitari) o con valore di autofattura (per i servizi esteri), da inviare allo SDI.

Nel documento andranno compilati i campi:

  • “cedenteprestatore” con i dati del prestatore estero e l’indicazione del suo paese di residenza;
  • “cessionariocommittente” con i dati di chi effettua l’integrazione o emette autofattura;
  • “datigenerali” la data di ricezione per gli acquisti di servizi intraUE o la data di effettuazione dell’operazione per i servizi extraUE, San Marino o Città del Vaticano;
  • “dettagliolinee” con indicazione dell’imponibile e dell’imposta calcolata o dal codice che di natura dell’operazione (N3.4 – non imponibilità, N4 – op. esenti, N2.2 – acquisto beni non rilevanti ai fini Iva in Italia);
  • “datifatturecollegate” e “numero”.

 

  1. Il soggetto passivo nazionale acquista beni da paesi intraeuropei. Il contribuente riceve fattura con indicazione dell’imponibile ma non dell’imposta e provvede ad integrare la fattura ricevuta predisponendo un documento TD18, da inviare allo SDI. Lo stesso codice va usato per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

La compilazione del documento è la seguente:

  • “cedenteprestatore”: dati del prestatore intraeuropeo e indicazione del paese di residenza;
  • “cessionariocommittente”: dati del soggetto che effettua l’integrazione;
  • “data”: intesa come la data di ricezione
  • “dettagliolinee”: imponibile presente in fattura e relativa imposta calcolata o, se presente, natura dell’esenzione (N3.5 – acquisto non imponibili per uso plafond, N3.6 introduzione beni a seguito di acquisto intracomunitario in deposito Iva, N4 per acquisti esenti);
  • “datifatturecollegate” e “numero”.

 

  1. Il soggetto passivo italiano acquista beni già presenti in Italia da un cedente/prestatore europeo o estero. Il contribuente riceve fattura in cui è indicato l’imponibile e non l’imposta. Le modalità di compilazione sono le medesime precedentemente enunciate al punto 2.

Questo codice si usa anche per l’emissione di autofatttura ai sensi dell’art. 17 comma 2 DPR 633/72 per l’acquisto di beni provenienti da Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, nel caso di integrazione per acquisti, da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (con natura N3.6), per comunicare i dati relativi all’acquisto da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero.

 

Le tempistiche di invio della e-fattura

La trasmissione dei dati non sarà più con cadenza trimestrale, come avveniva per l’esterometro, bensì legata al momento di effettuazione dell’operazione o ricezione del documento di acquisto.

Per le operazioni attive poste nei confronti di soggetti non residenti, la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione salvo diverso termine stabilito da specifiche disposizioni.

Per le operazioni ricevute da cedente/prestatore europeo o estero, l’invio telematico dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (per i fornitori UE) o l’effettuazione dell’operazione (per i fornitori extra-UE).

 

Violazioni relative all’esterometro

Dal 1° luglio 2022 muta il regime sanzionatorio per la comunicazione delle operazioni con soggetti esteri. I nuovi importi sono stati introdotti dall’art. 11 comma 2-quater D.Lgs. 471/1997.

Quest’ultimo prevede una sanzione pari a euro 2 per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite di euro 400 per mese.

Se la comunicazione o la correzione vengono inviate entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista, l’importo della sanzione è dimezzato a euro 1 entro un limite massimo di euro 200.

Per questo tipo di sanzioni è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Palermo 13 giugno 2022                                                       Avv. Dott. Angelo Pisciotta