A fine anno appuntamento con lo spesometro.

A fine anno appuntamento con lo spesometro.

Con il provvedimento n.133642/2011, del 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato il termine per l’invio degli elenchi (c.d. spesometro), di tutte le operazioni attive e passive, compiute nel 2010 da soggetti passivi IVA, d’importo non inferiore 25.000€. La nuova scadenza è prevista per il 31 dicembre 2011. Essendo il 31 dicembre 2011 sabato, l’invio della comunicazione si sposta ulteriormente al primo giorno utile cioè il 2 gennaio 2012.

Questa scadenza è prevista solamente per quest’anno, essendo questa una sorta di prova generale. Infatti, la scadenza naturale per la comunicazione degli elenchi è prevista per giorno 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per esempio, le operazioni effettuate nel 2012 saranno comunicate entro il 30 aprile 2013.

L’obbligo della comunicazione, del suddetto elenco all’Agenzia delle Entrate trova fondamento nella legge di conversione n.122/2010. L’obiettivo di tale comunicazione è di contrastare le operazioni fraudolente e di evitare gravi forme di evasione.

Come già accennato sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva quindi: imprese, lavoratori autonomi, enti commerciali e non, soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, e i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative imprenditoriali.

Dall’obbligo di comunicazione è fatta salva la categoria dei contribuenti minimi, che, infatti, non è obbligato a tale comunicazione. Infatti, i contribuenti minimi per loro natura sono esonerati da qualunque adempimento sotto il profilo dell’IVA.

Dall’anno 2011 (scadenza aprile 2012) saranno oggetto di comunicazione tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva compiute nell’anno precedente a quello di riferimento, d’importo superiore a 3.000€ o 3.600€ per le operazioni non soggette a obbligo di fatturazione. Solo per l’anno 2010 saranno comunicate tutte le operazioni attive e passive, d’importo superiore a 25.000€ e per i quali è stata emessa fattura.

Sono escluse dall’elenco da comunicare all’Agenzia delle Entrate: le importazioni, le esportazioni, le operazioni con soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata, ed anche le operazioni per le quali bisogna fare comunicazione all’anagrafe tributaria. Tali operazioni non devono essere comunicate poiché per quest’ultime sono previste altre dichiarazioni.

Alcuni dubbi potrebbero sorgere per alcune tipologie contrattuali. Per esempio, per i contratti di appalto, fornitura o altri contratti in cui è previsto un corrispettivo periodico, la comunicazione deve essere effettuata solo se i corrispettivi dovuti in un anno solare superano i 3.000€. Invece, per i contratti tra loro collegati bisogna considerare la somma totale di tutti i contratti. In caso di note di variazione in diminuzione, che abbassano al di sotto del limite di 3.000€ il corrispettivo dovuto, tali operazioni non saranno oggetto della comunicazione. Se invece, la nota di variazione è in aumento, e il corrispettivo dovuto supera la soglia dei 3.000€, allora in questo caso l’operazione sarà oggetto della comunicazione.

Alcune semplificazioni sono previste se i pagamenti delle operazioni d’importo superiore al 3.000€, sono effettuati con mezzi di pagamento elettronici (carte di credito o bancomat). Infatti, in questo caso non sarà necessario inserire tali operazioni nella comunicazione. L’obbligo di comunicazione è così trasferito agli intermediari finanziari, cioè alle società emittenti carte di credito o bancomat.

 La comunicazione deve essere eseguita per via telematica tramite Fisconline o Entratel oppure avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione di tale dichiarazione. La comunicazione deve contenere dei dati essenziali, quali partita Iva del cedente/ prestatore, dati dell’acquirente e importo dell’operazione. Tali dati devono essere indicati per ciascun acquisto/vendita o prestazione resa/ ricevuta. Per altre delucidazioni in merito rimandiamo alla newsletter pubblicata in data 7 febbrai 2011. Inoltre, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile trovare il software per la compilazione della comunicazione, ma deve essere ancora adeguato.

Come già accennato il termine massimo per l’invio della comunicazione è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui il contribuente dovesse dimenticare tale termine o dovesse aggiungere altre operazioni a quelle già comunicate può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione. Invece, per l’omesso invio della comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Lo stesso trattamento sanzionatorio è previsto per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri.

Palermo, 01 Dicembre 2011

 

 Denia Carollo e Angelo Pisciotta.