Contributi a fondo perduto per i centri storici

Contributi a fondo perduto per i centri storici

Gli esercenti dei centri storici a vocazione turistica potranno accedere al contributo a fondo perduto istituito dall’art.59 del DL 104/2020.

È stato finalmente firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento che approva il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare telematicamente nel periodo compreso tra il 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021.

Il contributo è destinato ai contribuenti che operano nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che hanno registrato, prima dell’emergenza sanitaria, presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di provincia), e in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di città metropolitana).

Si tratta dei seguenti 29 comuni: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1 luglio 2019 il contributo spetta in ogni caso.

L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano i 400 mila euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400 mila e un milione di euro
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano un milione di euro.

In ogni caso l’importo spettante non può essere superiore a 150 mila euro

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Palermo 14 novembre 2020                                                               Avv. Dott. Angelo Pisciotta