Suddivisione dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi

Suddivisione dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi

Attraverso il provvedimento del 18 aprile 2023 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 2 maggio 2023 è stata data la possibilità di suddividere in dieci rate annuali la rata di credito d’imposta (non utilizzata durante l’anno) che deriva da determinati interventi edili agevolati.

Con l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, è stato stabilito che «la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso».

I crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, possono essere suddivisi in dieci rate annuali di pari importo con previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.

La suddetta opzione di ripartizione in 10 anni può essere effettuata anche dai fornitori che hanno acquisito il credito tramite lo sconto in fattura.

Al fine di poter usufruire della facoltà di suddivisione in dieci rate del credito, in tutto o in parte non utilizzato, è necessario effettuare una apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e tali rate decorreranno dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

L’articolo 2, punto 2.2, del provvedimento del 18 aprile 2023 individua le quote residue delle rate per cui è possibile beneficiare della ripartizione in dieci rate annuali, ovvero:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti che derivano dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi da “Superbonus”;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi da “Superbonus” e dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

 

Ogni nuova rata annuale, derivante dalla suddivisione in dieci rate annuali di pari importo della rata non compensata, è utilizzabile solo a titolo di compensazione entro l’anno di riferimento e non è trasferibile o ulteriormente frazionabile; la quota di rata non utilizzata durante l’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e, come già detto, non può essere chiesta a rimborso.

Per poter accedere alla ripartizione in dieci rate annuali il titolare del credito d’imposta deve comunicare all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei dieci anni e infine il relativo importo.

Il provvedimento prevede che le comunicazioni possono riferirsi anche solamente ad una parte delle rate di credito attualmente disponibili e che, con successive comunicazioni, può essere rateizzata (anche in più soluzioni) la rimanente parte della rata e gli eventuali altri crediti che nel frattempo sono stati acquisiti, purché rispettino sempre i termini delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni relative alla ripartizione in dieci rate annuali, sin da subito efficaci e non più annullabili o rettificabili, dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate tramite apposito servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti”, disponibile nell’area riservata del sito della stessa Agenzia, direttamente dal fornitore o cessionario a partire dal 2 maggio 2023.

A decorrere, invece, dal 3 luglio 2023, la comunicazione in commento può essere inviata anche tramite un intermediario che sia in possesso della delega di consultazione del Cassetto fiscale del titolare del credito d’imposta. In questo caso, il titolare del credito è avvisato tramite PEC dell’invio della comunicazione.

Palermo, Roma, 5 maggio 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta