L’Agenzia delle Entrate, disponendo di una serie di dati, elabora la dichiarazione dei redditi precompilata; tali dichiarazioni sono compilate attraverso i dati che il Sistema tessera sanitaria riceve dai soggetti che vendono beni o forniscono servizi.
I soggetti che devono inviare periodicamente i dati al Sistema tessera sanitaria, sono quelli individuati dal decreto legislativo n.175, per le prestazioni erogate a partire dal periodo d’imposta del 2015.
Riferendosi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a decorrere da inizio 2016, il decreto del Mistero dell’economia e delle finanze ha incrementato il numero dei soggetti interessati ai precedentemente menzionati invii.
In seguito, a partire da inizio 2019, i decreti del MEF hanno individuato nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Nel caso in cui l’assistito si dovesse rifiutare all’invio telematico dei dati da parte del Sistema tessera sanitaria all’Agenzia delle entrate, tale invio sarebbe escluso:
- non comunicando il proprio codice fiscale al momento dell’emissione del documento fiscale;
- chiedendo alla struttura sanitaria o al medico l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale;
- accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, consultando l’elenco delle spese unitarie e selezionando le singole voci per le quali ci si oppone all’invio dei relativi dati.
Grazie al decreto ministeriale del 27 dicembre 2022, sono stati modificati i termini (rimasti semestrali) di invio dei dati al Sistema tessera sanitari da parte dei soggetti individuati dalla legge.
Il comma 679, dell’articolo 1, della legge di bilancio 2020, n.160 del 2019, ha stabilito che la detrazione delle spese effettuate dal contribuente, tra cui anche quelle sanitarie, viene effettuata solamente se sostenute con versamento bancario o postale, tranne che non si tratti di spese sostenute per l’acquisto di:
- medicinali e dispositivi medici,
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
Il decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 ha stabilito i termini di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute al Sistema tessera sanitaria: l’articolo 7 di tale decreto, inizialmente stabiliva che la trasmissione sarebbe dovuta avvenire entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Successivamente, vi è stata una proroga dell’invio mensile a partire da inizio gennaio 2024, stabilendo che:
- l’invio dei dati venga effettuato entro il 30 settembre 2023 per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023,
- l’invio dei dati venga effettuato entro il 31 gennaio 2024 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023.
Il decreto-legge n.198 del 29 dicembre 2022, così detto “Milleproroghe”, estende anche al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica per coloro obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e stabilisce anche che tali soggetti hanno l’obbligo di effettuare la trasmissione telematica dei dati attraverso strumenti tecnologici che garantiscono la sicurezza dei dati e l’inalterabilità a partire da inizio gennaio 2024.
Palermo, 18 gennaio 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta