Sanatoria del magazzino

Sanatoria del magazzino

Per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio, è stata introdotta la possibilità di adeguare le esistenze fiscali di magazzino, come indicato nell’articolo 92 del Tuir.

L’adeguamento, limitato al periodo d’imposta 2023, può essere effettuato attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o tramite l’aggiunta di esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a partire dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 ed entro il limite dell’iscrizione o eliminazione, non possono essere utilizzati per l’accertamento di periodi d’imposta precedenti.

L’adeguamento non ha alcun effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2024).

L’adeguamento, come scritto sopra, può essere effettuato attraverso due metodi alternativi: o mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, o mediante la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

L’adeguamento effettuato con l’eliminazione di quantità/valori comporta il pagamento:

1. dell’Iva, che può essere calcolata grazie all’aliquota media applicabile per l’anno 2023 e all’importo ottenuto moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività tramite decreto dirigenziale. Per calcolare l’aliquota media, è necessario considerare le operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Questa si ottiene dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.

2. di un’imposta sostitutiva (non deducibile) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al precedente punto ed il valore eliminato.

L’adeguamento effettuato mediante la procedura di iscrizione di valori comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva (non deducibile) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

Si ricorda che l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato.

Le imposte dovute devono essere pagate in due rate di pari importo: la prima deve essere pagata entro la data stabilita per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta corrente, mentre la seconda rata deve essere pagata entro la data di scadenza per il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi per il periodo di imposta successivo.

Se le scadenze non vengono rispettate, verrà effettuata l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Palermo, Roma, 17 gennaio 2024

Avv. Dott. Angelo Pisciotta