Riforma dell’iper-ammortamento per i beni prodotti fuori dall’Europa – eliminazione del requisito di produzione dei beni in Ue o in Stati aderenti al mercato Ue, Legge 199/2025.

Riforma dell’iper-ammortamento per i beni prodotti fuori dall’Europa – eliminazione del requisito di produzione dei beni in Ue o in Stati aderenti al mercato Ue, Legge 199/2025.

Con la presente circolare si fornisce un primo inquadramento della disciplina dell’iper-ammortamento introdotta dalla Legge n. 199/2025, alla luce delle recenti novità normative intervenute con il Dl 38/2026, con particolare riguardo alle indicazioni rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in merito all’eliminazione del requisito relativo all’origine geografica dei beni agevolabili.

 

Come noto, l’iper-ammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni agevolabili, che si traduce in maggiori quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali. La maggiorazione è articolata secondo i seguenti scaglioni di investimento:

  • 180% per gli investimenti fino ad euro 2.500.000,00;
  • 100% per gli investimenti da euro 2.500.000,00 ad euro 10.000.000,00;
  • 50% per gli investimenti da euro 10.000.000,00 ad euro 20.000.000,00.

 

Il limite massimo dei costi ammissibili è fissato ad euro 20.000.000,00. La normativa, tuttavia, non chiarisce espressamente se tale limite sia da intendersi su base annuale o complessiva sul periodo agevolato. Si resta pertanto in attesa di chiarimenti nel decreto attuativo.

 

Alla luce del comunicato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 12 marzo 2026, è stata inizialmente annunciata l’eliminazione del requisito relativo all’origine geografica dei beni ai fini dell’iper-ammortamento. Tale modifica è stata successivamente recepita dall’art. 7 del D.L. 38/2026, che ha eliminato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il requisito della fabbricazione dei beni materiali e immateriali in Stati dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

 

Pertanto, le imprese possono effettuare investimenti in beni 4.0 senza dover verificare la provenienza dei beni lungo la catena di produzione, con conseguente estensione dell’agevolazione anche ai beni prodotti al di fuori dell’Unione Europea, purché destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Si precisa che tale agevolazione non riguarda i lavoratori autonomi e coloro che hanno adottato il regime forfettario e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

 

Si evidenzia che la modifica opera con effetto dal 1° gennaio 2026 e si applica anche agli investimenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 38/2026, purché destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

 

Resta fermo che, per talune categorie di beni, in particolare quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti fotovoltaici), continuano ad applicarsi specifici requisiti tecnici e, nei casi previsti, anche vincoli relativi all’origine UE dei componenti, secondo la normativa vigente.

 

In particolare, per gli impianti fotovoltaici risultano agevolabili i moduli con celle prodotte nell’Unione europea con efficienza almeno pari al 23,5%, nonché i moduli prodotti nell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, anch’esse di origine europee, con efficienza almeno pari al 24%.

 

Allo stato attuale, si è tuttavia in attesa della pubblicazione del decreto attuativo MEF-MIMIT, che definirà le modalità operative di accesso al beneficio, inclusi gli adempimenti e le procedure di comunicazione, nonché l’apertura del canale telematico per l’invio delle relative istanze.

 

Al fine di fornire un inquadramento operativo della disciplina, si propone il seguente esempio applicativo. Occorre preliminarmente precisare che, ai fini dell’agevolazione, non assumono rilevanza le componenti riconducibili al veicolo (autocarro), in quanto escluse dall’ambito applicativo della disciplina; possono invece beneficiare dell’agevolazione esclusivamente le attrezzature che presentano i requisiti previsti per i beni strumentali 4.0, in particolare in termini di interconnessione e integrazione con i sistemi aziendali.

 

Nel caso in esame, si ipotizza che un’impresa proceda all’acquisto di un autocarro dotato di sistema scarrabile, con la finalità di migliorare la gestione logistica e le operazioni operative, quali, a titolo esemplificativo, la movimentazione di materiali o rifiuti, dal costo riferibile all’attrezzatura scarrabile pari ad euro 200.000,00.

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’autocarro deve essere considerato un bene distinto e, in quanto tale, non rientra tra quelli agevolabili. Diversamente, l’attrezzatura scarrabile può accedere al beneficio qualora sia dotata di sistemi di interconnessione, controllo remoto e integrazione con i sistemi gestionali aziendali, tali da qualificarla come bene strumentale riconducibile al paradigma “Industria 4.0”.

 

In presenza di tali requisiti, trova applicazione la maggiorazione prevista per la prima fascia, pari al 180%. Ne consegue che il costo fiscalmente rilevante del bene, ai fini del calcolo dell’ammortamento, risulta incrementato fino a euro 360.000,00, rispetto al costo originario di euro 200.000,00.

 

Considerando un coefficiente di ammortamento del 15% e una durata fiscale pari a sette anni, con applicazione della riduzione al 50% nel primo esercizio, la quota deducibile risulta pari a euro 27.000,00 nel primo anno e a euro 54.000,00 per ciascuno degli anni successivi.

 

In assenza dell’agevolazione, l’ammortamento sarebbe determinato sul costo storico del bene, con una quota pari a euro 15.000,00 nel primo anno e a euro 30.000,00 negli esercizi successivi.

 

La differenza tra i due regimi determina un incremento significativo dei costi fiscalmente deducibili. Applicando un’aliquota IRES del 24%, il risparmio d’imposta risulta pari a euro 2.880,00 nel primo anno e a euro 5.760,00 per ciascuno degli anni successivi. Complessivamente, lungo l’intero periodo di ammortamento, il beneficio fiscale supera euro 40.000,00.

 

L’accesso agli incentivi è subordinato all’effettuazione delle comunicazioni richieste ai fini del monitoraggio degli investimenti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). La fruizione dell’agevolazione richiede inoltre la trasmissione in via telematica, mediante apposita piattaforma resa disponibile dal GSE, delle comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolabili.

 

Le modalità attuative della disciplina, ivi inclusi la procedura di accesso al beneficio nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione della documentazione richiesta, saranno definite con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, non ancora emanato.

 

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con riferimento ai beni materiali e immateriali riconducibili agli allegati della normativa.

 

Sono ricompresi, in via eccezionale, anche gli investimenti effettuati nel primo semestre 2026, ancorché riferibili a programmazioni dell’esercizio precedente, a condizione che gli stessi non abbiano già beneficiato del credito d’imposta per investimenti 4.0, non cumulabile con la presente agevolazione.

 

Inoltre, è possibile ampliare tale disposizione ai beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo anche a distanza, compresi gli strumenti necessari alla sua conservazione.

 

Al fine di verificare la data di effettuazione dell’investimento, si tiene in considerazione quella di consegna o di spedizione dei o, per i contratti di appalto, quella di ultimazione della prestazione; qualora il trasferimento della proprietà avvenga successivamente, rileva tale momento.

 

Nei contratti complessi (es. appalto o fornitura di impianti), particolare attenzione dovrà essere posta alle clausole contrattuali relative al collaudo, al regolare funzionamento del bene e al trasferimento della proprietà. Analoga attenzione è richiesta per gli investimenti avviati nel 2025, al fine di individuare correttamente il momento di effettuazione dell’investimento.

 

In ultima analisi, con riguardo al prossimo pagamento IRES, previsto per giugno 2026, non è consentito tener conto dell’agevolazione nel calcolo degli acconti valutati con metodo previsionale; il beneficio finanziario dell’iper-ammortamento sarà fruibile solamente a partire dal periodo d’imposta successivo.

 

La presente circolare ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per approfondimenti o per assistenza in situazioni concrete, lo Studio resta a disposizione.

 

Cordiali saluti

1° aprile 2026

Avv. Dott. Angelo Pisciotta