Riduzione dei termini d’accertamento

Riduzione dei termini d’accertamento

Per tutti coloro che utilizzano la fattura elettronica, la tracciabilità di incassi e pagamenti d’importo superiore a 500 euro garantisce la riduzione di due anni dei termini d’accertamento ai fini dell’IVA e dei redditi d’impresa e lavoro autonomo.

Il termine per la notifica dell’accertamento scade il 31 dicembre del terzo anno anziché il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; ciò viene stabilito dall’articolo 3 del Dlgs 127/2015, il quale contiene le disposizioni d’attuazione di tale norma.

I soggetti esonerati dalla certificazione e anche dalla trasmissione dei corrispettivi giornalieri non possono accedere al beneficio, a meno che non documentino elettronicamente le operazioni per scelta. Tale beneficio decade in presenza anche di un solo pagamento rilevante con mezzi non tracciati.

Inoltre, la riduzione dei termini non si applica quando la dichiarazione dei redditi si considera omessa; a pena d’inefficacia, infine, il diritto all’agevolazione va segnalato nel quadro RS della dichiarazione redditi, in base all’articolo 4, Dm 4 agosto 2016.

Le chance per i forfettari

Nel rispetto delle medesime condizioni (operazioni tracciate e fattura elettronica), anche gli operatori in regime forfettario possono beneficiare della riduzione biennale dei termini d’accertamento.

Tuttavia, di questo effetto non beneficiano i forfettari che emettono fatture elettroniche in forza dell’obbligo in vigore dal 1° luglio 2022 per il superamento del limite di 25mila euro di ricavi/compensi nel 2021.

Tuttavia, nel caso in cui nel primo semestre dell’anno scorso abbiano emesso fatture elettroniche su base facoltativa per tutte le operazioni attive, tali soggetti potranno beneficiare di tale riduzione dei termini. Se ancora in tempo, inoltre, la fattura elettronica volontaria nel 2023 sarebbe una scelta da valutare anche da parte di coloro per i quali l’obbligo dell’e-fattura scatterà dal prossimo anno.

Palermo, Roma, 3 marzo 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta