Il contribuente che transita dal regime ordinario al regime forfettario deve operare la rettifica della detrazione IVA; per coloro che transitano dal regime ordinario al forfettario nel 2023, la rettifica della detrazione IVA deve essere effettuata nella dichiarazione IVA 2023.
Ricordiamo che, l’art. 1 c. 54 L. 197/2022 è intervenuto su due fronti:
- la soglia di ricavi e compensi come limite massimo per poter applicare il regime forfettario è stata innalzata da 65 mila euro a 85 mila euro;
- è stato previsto che l’agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno percepito compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro.
Nello specifico, la lettera a) del comma 54 della legge sopraccitata aumenta a 85 mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65 mila euro) il limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.
Tenuto conto che il regime forfettario è un regime naturale, i contribuenti che non hanno usufruito nell’anno 2022 del regime agevolato, ma che hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite di 85 mila euro, potranno aderire al regime forfettario nel 2023.
La fuoriuscita dal regime forfettario
La legge di Bilancio 2023 interviene sull’art. 1 c. 71 L. 190/2014 e afferma che, coloro che percepiscono compensi o ricavi superiori ai 100 mila, dovranno uscire immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
Diversamente, il soggetto che supererà la nuova soglia degli 85 mila euro ma restando sotto ai 100 mila euro uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente.
Il trattamento IVA: rettifica della detrazione
L’innalzamento della soglia dei ricavi e dei compensi a 85 mila euro consente agli imprenditori individuali e ai professionisti, che si trovano nei limiti della soglia, di poter applicare il regime forfettario dall’anno 2023.
Come è noto, i soggetti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR 633/72. Per tale motivo, i contribuenti che transitano dal regime ordinario al forfettario nel 2023 dovranno rettificare – sebbene in parte – la detrazione dell’iva operata negli anni precedenti in occasione dell’acquisto di beni strumentali.
La rettifica della detrazione IVA, per coloro che transitano dal regime ordinario al regime forfettario nel 2023, deve essere effettuata nella dichiarazione IVA 2023 che occorre presentare entro il 2 maggio 2023.
La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie, tenendo presente che detta rettifica va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
La rettifica non deve essere operata:
- per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
- per i beni il cui coefficiente d’ammortamento stabilito ai fini delle imposte dirette è superiore al 25%.
Nel caso di uscita dal regime forfettario, il contribuente potrà recuperare l’eventuale IVA a credito emergente dalla rettifica della detrazione a proprio favore già nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita dal regime senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale.
Palermo, Roma, 7 marzo 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta