Con la presente circolare si intende richiamare l’attenzione sulle nuove indicazioni fornite dall’INPS in materia di decorrenza dell’evento di malattia e, in particolare, sul riconoscimento della tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico.
La Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 interviene sulla disciplina relativa alla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, con l’obiettivo di garantire una tutela previdenziale effettiva ed equa nei confronti dei lavoratori e di assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Decorrenza dell’evento di malattia
In via generale, ai fini della tutela previdenziale, l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico, il quale attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro.
La data di inizio dell’evento assume particolare rilevanza, in quanto incide sul computo dell’eventuale periodo di carenza, nonché sulla determinazione del trattamento economico spettante e degli ulteriori effetti connessi alla disciplina della malattia.
Il trattamento economico relativo al periodo di malattia, compresa l’eventuale disciplina del periodo di carenza, deve essere individuato tenendo conto della normativa previdenziale e della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, che possono prevedere condizioni e modalità di tutela differenti.
La novità introdotta dalla Circolare n. 92/2026 riguarda la possibilità di riconoscere, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello di redazione del certificato medico.
Riconoscimento del giorno precedente alla redazione del certificato
A decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare INPS n. 92/2026, la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, purché siano rispettate le condizioni previste dall’Istituto.
La novità assume particolare rilievo perché il riconoscimento del giorno precedente viene esteso anche all’ipotesi in cui la visita medica sia stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante. L’INPS supera, pertanto, il precedente orientamento applicativo che escludeva tale possibilità nei casi di visita ambulatoriale.
Resta fermo che il riconoscimento della tutela previdenziale per il giorno precedente opera esclusivamente con riferimento al giorno immediatamente antecedente alla data di redazione del certificato. Non è pertanto possibile retrodatare la decorrenza dell’evento di malattia oltre tale limite.
La nuova disciplina tiene conto dell’attuale contesto sociosanitario e, in particolare, della progressiva diminuzione del numero dei Medici di Medicina Generale, dei maggiori carichi di lavoro e dell’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi professionisti.
L’INPS ha evidenziato come tali circostanze possano determinare l’impossibilità, per motivi organizzativi o assistenziali, di effettuare la visita presso il domicilio del lavoratore o di riceverlo presso lo studio medico entro il giorno successivo alla richiesta.
Condizioni per il riconoscimento
Il riconoscimento della tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico non opera, tuttavia, in maniera indiscriminata. In particolare, il giorno precedente deve essere effettivamente quello immediatamente antecedente alla data di redazione del certificato.
La precedente disciplina prevedeva che il riconoscimento fosse collegato anche alla compilazione, da parte del medico curante, del campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, con indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita.
Con le nuove indicazioni, l’INPS stabilisce che, fermo restando il principio generale secondo cui l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, purché tale giornata non sia un giorno festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.
L’esclusione dei giorni festivi, del sabato e della domenica è collegata alla presenza della continuità assistenziale, alla quale il lavoratore è tenuto a ricorrere in tali circostanze. Ne consegue che, qualora il certificato medico venga redatto in un giorno feriale e il giorno immediatamente precedente sia anch’esso un normale giorno lavorativo, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche con riferimento a quest’ultima giornata, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla nuova disciplina.
Esempi pratici
Esempio 1 – Giorno precedente riconoscibile: un lavoratore si assenta dal lavoro martedì 15 settembre a causa di uno stato di malattia e viene visitato dal proprio medico mercoledì 16 settembre, data nella quale viene redatto il certificato medico con indicazione dell’inizio della malattia dal giorno precedente. In presenza delle condizioni previste dall’INPS, la tutela previdenziale potrà essere riconosciuta anche per martedì 15 settembre, ossia per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.
Esempio 2 – Giorno precedente non riconoscibile: un lavoratore si assenta dal lavoro lunedì e si reca dal proprio medico soltanto mercoledì, giorno in cui viene redatto il certificato. In questo caso non sarà possibile far decorrere la tutela previdenziale dal lunedì, poiché la retrodatazione non può estendersi oltre il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato. Ricorrendone le condizioni, potrà essere riconosciuto il martedì, ma non il lunedì.
Analogamente, la regola del giorno precedente non trova applicazione qualora tale giornata cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo infrasettimanale, dovendo il lavoratore, in tali circostanze, fare ricorso al servizio di continuità assistenziale (guardia medica).
Effetti sulla gestione delle assenze
La nuova indicazione dell’INPS assume particolare rilevanza anche sotto il profilo della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, in quanto incide direttamente sulla corretta individuazione della data di decorrenza dell’evento di malattia.
Il datore di lavoro dovrà pertanto prestare particolare attenzione alla certificazione telematica trasmessa dal medico e alla relativa data di inizio dell’evento, tenendo conto della possibilità che la tutela previdenziale venga riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.
È opportuno, tuttavia, precisare che le nuove indicazioni dell’INPS sulla decorrenza della tutela previdenziale non modificano gli obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il lavoratore è pertanto tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia, secondo le modalità e nei termini previsti dal contratto collettivo applicato, dal contratto individuale e/o dalle disposizioni aziendali.
Il riconoscimento previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato non può, quindi, essere inteso come possibilità per il lavoratore di omettere o ritardare la comunicazione dell’assenza al datore di lavoro: l’assenza deve essere comunicata tempestivamente, anche qualora il certificato medico venga materialmente redatto e trasmesso in un momento successivo. Resta in ogni caso fermo il rispetto del periodo massimo assistibile previsto dalla legge, espressamente richiamato dall’INPS nella nuova disciplina.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove indicazioni trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026. L’Istituto precisa che il nuovo orientamento viene adottato al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, superando il precedente orientamento applicativo e adeguando l’interpretazione della disciplina alle mutate condizioni organizzative dell’assistenza sanitaria territoriale.
La presente circolare ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per approfondimenti o assistenza operativa, lo Studio resta a disposizione.
21 settembre 2026 Avv. Dott. Angelo Pisciotta
