Al fine di introdurre forme avanzate di comunicazione tra contribuente e amministrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, attraverso l’articolo 1 della legge 190/2014, mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario elementi e informazioni, relativi ad agevolazioni, deduzioni o detrazioni a crediti d’imposta.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2023, sono state individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente, titolare di partita Iva, e della Guardia di Finanza le informazioni in riferimento alla mancata presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2022, ovvero alla presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a euro 1.000.
Utilizzando i dati ricavati dalle fatture elettroniche, dalle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l’agenzia delle Entrate verifica l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2022.
Affinché il contribuente possa verificare l’esattezza o meno dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, quest’ultima mette a disposizione del contribuente le informazioni riportate nell’elenco che segue, in modo da consentire al contribuente di poter fornire elementi o informazioni che giustifichino la presunta anomalia rilevata dall’Agenzia stessa:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2022;
Il contribuente che riceve dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione, attraverso Pec, comunicazione che è consultabile all’interno dell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, può segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze all’Agenzia delle Entrate non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.
Facendo presente che i dati sopraccitati sono resi noti anche alla Guardia di Finanza, i contribuenti che non dovessero aver presentato la dichiarazione Iva relativa al 2022 possono regolarizzare la loro posizione presentandola entro novanta giorni dalla scadenza del 30 aprile 2023, ossia entro il 29 luglio 2023 che, però, cadendo di sabato viene automaticamente spostato al 31 luglio 2023, versando la sanzione minima di euro 250.
I contribuenti che, invece, hanno presentato la dichiarazione Iva relativa al 2022 senza il quadro VE o con operazioni attive indicate inferiori per più di euro 1.000 a quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate, possono regolarizzare errori od omissioni eventualmente commessi, sempre applicando alla sanzione l’abbattimento previsto dall’istituto del ravvedimento operoso, che dispone la riduzione delle sanzioni a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione.
Palermo, Roma, 4 luglio 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta