Come stabilito dal Dl 118/2021, la nomina dell’organo di controllo o del revisore delle società a responsabilità limitata che supereranno i limiti dimensionali previsti dall’articolo 2477 del Codice civile, salvo proroghe dell’ultimo momento, dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
Purtroppo, vi sono ancora diversi dubbi riguardo alla modalità di ottemperamento dell’obbligo di nomina, a causa della non chiarissima formulazione dell’articolo 2477.
Nella circolare 3/2012, l’associazione “Assonime” sostiene che l’obbligo di nomina può essere adempiuto attraverso l’assegnazione dell’incarico alternativamente a:
- un collegio sindacale o un sindaco unico, con eventuale funzione di revisore (in assenza di indicazioni statutarie l’organo di controllo è monocratico),
- un revisore,
- un collegio sindacale o un sindaco unico e un revisore.
Infatti, il comma 1 dall’articolo 2477 recita: «L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo».
L’articolo 2477 del Codice civile prevede espressamente che alla Srl viene applicato l’articolo 2409 del Codice civile anche se essa è priva di un organo di controllo.
Questo significa che il legislatore ha previsto che una Srl può essere anche priva dell’organo di controllo, ma in tal caso occorre affidare alla compagine sociale la vigilanza sull’operato degli amministratori, prevedendo che i soci possano ricorrere al Tribunale denunciando gli amministratori per atti compiuti in violazione dei loro doveri e/o gravi irregolarità nella gestione.
Tuttavia, vi sono differenti punti di vista. Infatti, per effetto delle statuizioni del Dlgs 39/2010, risulta difficile sostenere che in caso di nomina solo del revisore, quest’ultimo svolga anche l’attività di controllo sulla legalità e che, quindi, la società rimarrebbe priva dell’attività di vigilanza.
Una tale previsione non risulterebbe priva di criticità, anche se con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa, il revisore è comunque obbligato ad accertare l’esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’azienda.
Inoltre, in caso di inerzia dei soci, l’articolo 2477 del Codice civile, attribuisce al Tribunale il potere di nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Il Tribunale, nel caso in cui fosse vero che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è alternativo, sarebbe chiamato a effettuare una scelta di merito operando contro alla libertà della natura negoziale del contratto societario.
Vi è anche chi ha fatto notare che il comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 39/2010 contempla espressamente che l’assemblea conferisca l’incarico di revisione legale su proposta motivata dell’organo di controllo, prevedendo implicitamente che, laddove si intenda procedere alla nomina di un revisore sia necessaria, ex ante, la nomina di un organo di controllo.
Secondo alcuni, quindi, la nomina dell’organo di controllo e del revisore non sarebbe alternativa ma concorrente; sia che si consideri valida l’alternatività di organo di controllo/revisore, sia che si consideri la nomina di entrambi, occorre ritenere necessaria la sussistenza della funzione di revisione legale dei conti.
Per tutti coloro che si spingono a interpretazioni più innovative, l’obbligatorietà della funzione di revisione non è così scontata. Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’Ufficio del Giudice del registro delle imprese del 1° giugno 2020, afferma che l’articolo 2477 deve essere interpretato in modo tale che l’assemblea dei soci della Srl può nominare un organo di controllo o un revisore, dovendo lasciare all’assemblea la possibilità di scegliere se sottoporre la società al solo controllo di legalità, alla sola revisione legale dei conti o a entrambi i tipi di controllo.
Infine, si segnala che in assenza della funzione di revisione, la carica di sindaco potrebbe essere assegnata a un «non revisore» e in tal caso, non si vede come potrebbe costui esprimere osservazioni e proposte in ordine a un bilancio non sottoposto ad alcun tipo di controllo.
Nei prossimi mesi, quindi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore diventerà un adempimento per tantissime società a responsabilità limitata.
Palermo, 27 gennaio 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta