Modifiche del “nuovo patent box”

Modifiche del “nuovo patent box”

Il “Patent Box” è un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati, utilizzati dagli stessi soggetti direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa.

Il provvedimento del 15 febbraio 2022, il quale ha dato attuazione al “nuovo patent box”, è stato modificato grazie al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023.

Grazie al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato introdotto il “nuovo” patent box e con il provvedimento del 24 febbraio 2023, sono state apportate alcune modifiche a tale provvedimento, come ad esempio la possibilità di maggiorare del 110 per cento, sia ai fini IRPEF/IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute dalle imprese per le attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei beni immateriali.

Anche le spese di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla creazione di un bene immateriale agevolabile sostenute nel periodo d’imposta in cui vi è l’ottenimento della predetta privativa sono agevolabili, grazie al meccanismo della maggiorazione del 110 per cento sopraccitato.

Per riuscire a beneficiare del non assoggettamento a sanzioni in caso di rettifica della maggiorazione determinata dal contribuente, i soggetti che intendono beneficiare del nuovo regime patent box possono indicare le informazioni necessarie che hanno portato alla determinazione della maggiorazione delle spese del 110 per cento attraverso la predisposizione di apposita documentazione.

Tra le modifiche apportate dal provvedimento del 24 febbraio 2023, vi è quella che riguarda il termine di apposizione della firma elettronica con marca temporale che per il primo anno di applicazione del nuovo patent box può essere apposta entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista oggettivo, la maggiorazione del 110 per cento delle spese sostenute per i beni immateriali di cui si è detto sopra, comprende sia l’utilizzo diretto del bene immateriale agevolato, sia l’utilizzo indiretto del bene immateriale, utilizzo indiretto che si ha quando vi è la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.

Le attività rilevanti ai fini del patent box sono quelle:

 

  • classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto del MISE del 26 maggio 2020, che dispone in merito al credito d’imposta in ricerca e sviluppo,

 

  • classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 sempre del decreto del MISE del 26 maggio 2020,

 

  • classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 sempre del decreto del MISE del 26 maggio 2020,

 

  • di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

 

Il provvedimento del 24 febbraio 2023 interviene in particolare su un punto del provvedimento, il quale dispone lo svolgimento delle attività rilevanti per il patent box in laboratori o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano e in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Grazie alla nuova modifica, adesso le attività rilevanti per il patent box devono essere svolte anche in laboratori o strutture situati in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del decreto ministeriale del 4 settembre 1996.

Altri interventi riguardano, invece, la documentazione idonea che il soggetto deve predisporre al fine di beneficiare del non assoggettamento a sanzioni in caso di rettifica della maggiorazione del 110 per cento delle spese: attraverso la modifica apportata dal provvedimento del 24 febbraio 2023, viene disposto che per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box, la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, entro fine maggio 2023.

Viene anche riformulato il punto 11.4 del provvedimento del 15 febbraio 2022, stabilendo che il recupero integrale dell’agevolazione potrà avvenire anche nel caso in cui le informazioni fornite in tale documentazione non corrispondano al vero, in tutto o in parte.

Infine, è stato stabilito che i contribuenti non possono esercitare l’opzione quinquennale per l’utilizzo del “vecchio patent box” a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.

Palermo, Roma, 21 marzo 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta