Il legislatore, ormai da tempo, ha introdotto nel nostro ordinamento le c.d. procedure concorsuali minori per regolare i casi di soggetti sovraindebitati che non rientrano nei limiti dimensionali per accedere ad una procedura concorsuale, come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.
Possono accedere a tali procedure i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori o agricoli, per liquidare i propri beni a favore dei creditori, salvi quelli impignorabili e quelli necessari al mantenimento proprio e della famiglia.
La procedura normalmente si apre su iniziativa del debitore ma, se il debitore è un imprenditore insolvente, anche su richiesta del creditore o del PM.
Tra le procedure concorsuali minori spicca la Liquidazione controllata del Patrimonio che non è finalizzata a risanare la situazione del debitore, ma a regolare la partecipazione dei creditori ed è previsto che il patrimonio del debitore sia attribuito a un organo terzo, il liquidatore, il quale deve gestirlo secondo principi di natura concorsuale.
Se la liquidazione è chiesta e ottenuta per prima esclude la possibilità di un successivo accesso alle altre due procedure di composizione della crisi.
Considerato che tale liquidazione, in genere, riguarda patrimoni di valore esiguo e situazioni economico finanziarie prive di questioni complesse, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale.
La disciplina della liquidazione controllata (artt. 268-277 CCI) è stata modificata in modo significativo dal decreto correttivo, il quale ha sostituito integralmente due articoli (artt. 268 e 273 CCI) e ne ha modificati altri due (artt. 270 e 276 CCI).
All’interno delle procedure familiari, quando si convive o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, i membri della stessa famiglia possono presentare un progetto unico di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
Tali procedure sono disciplinate dall’art. 66 CCII, anche se, la formulazione della norma non include la liquidazione controllata. Il Tribunale di Verona ha affermato l’applicabilità delle disposizioni in tema di procedure familiari anche nel caso in esame e si è pronunciato in merito alla composizione della crisi da sovraindebitamento.
Due coniugi hanno presentato unitamente un’istanza per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio e, dalla lettura del provvedimento, emerge che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, essendo uno pensionato e l’altra lavoratrice dipendente.
In seguito, il Tribunale ha rilevato che l’istanza di accesso alla procedura di liquidazione controllata fosse stata presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di coniugi conviventi e tale soluzione sarebbe ammissibile anche nel caso di liquidazione controllata, poiché espressamente prevista dalla legge.
A proposito dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure concorsuali, il CCII ha introdotto una specifica disciplina per la composizione delle crisi da sovraindebitamento nel nostro ordinamento. A tal fine, il legislatore ha previsto tre diversi procedimenti: il concordato minore, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata.
Il tema della possibilità di presentare un’unica istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, si trovava già nel vigore della legislazione previgente: la giurisprudenza era favorevole alla possibilità di presentare un ricorso congiunto da parte dei membri di una famiglia, per ciascuno dei tre procedimenti allora esistenti.
L’orientamento meno rigoroso con riferimento alla liquidazione del patrimonio, sosteneva che anche le famiglie erano legittimate ad accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, solo se i relativi componenti corrispondessero alla qualifica di debitori civili sovraindebitati.
La legittimazione alla proposizione di un’istanza di liquidazione controllata del patrimonio deve essere riconosciuta ai componenti della famiglia che versino in stato di sovraindebitamento; in altre parole, si deve ritenere ammissibile l’accesso congiunto, in presenza dei medesimi presupposti richiesti nelle altre ipotesi, anche alla liquidazione controllata.
Senz’altro, le masse attive e passive dei singoli debitori rimangono distinte e il limite della garanzia patrimoniale deve comunque essere rispettato per evitare che parte del patrimonio di uno dei debitori venga destinato ai creditori dell’altro.
Da ciò, ne deriva che in caso di liquidazione controllata, il liquidatore deve tenere distinti i beni dei singoli debitori e procedere alla formazione di separati stati passivi e di distinti programmi di liquidazione.
Palermo, 23 gennaio 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta