La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 venga riconosciuto a favore dei lavoratori subordinati l’esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico.
La novità introdotta per il 2023
Le nuove disposizioni prevedono che la riduzione contributiva venga modulata su due fasce secondo le seguenti modalità:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923.
Soggetti beneficiari
Al beneficio possono accede tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Rimangono esclusi pertanto:
- i lavoratori che dovessero percepire mensilmente una retribuzione imponibile previdenziale superiore ai limiti stabiliti;
- i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Variazioni nei rapporti di lavoro
La riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è ammessa sulle sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto:
- nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze l’esonero, nell’anno 2024, non potrà trovare applicazione.
Nei casi di variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, il limite mensile di € 2.692 o di € 1.923 e deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.
Quindi, considerando la circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Infine, l’esonero deve essere considerato autonomamente nei casi in cui:
- nel corso di un mese il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro;
- nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
La gestione della tredicesima
Nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. Il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di €224 (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di € 160 (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Palermo, Roma, 27 febbraio 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta