ISA e punteggi per l’accesso ai benefici premiali

ISA e punteggi per l’accesso ai benefici premiali

Attraverso l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, nel nostro ordinamento tributario sono stati introdotti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che trovano applicazione a decorrere dal 2018.

Con l’obiettivo di far emergere spontaneamente la base imponibile e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari, gli ISA vengono elaborati sulla base di analisi economico-statistica di dati ed informazioni relativi a più periodi di imposta con la finalità di verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale, stabilendo il grado di affidabilità fiscale per ciascun contribuente su una scala da 1 a 10.

Il comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede dei “benefici premiali” per tutti quei contribuenti che raggiungono un certo livello di affidabilità anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi come previsto dal comma 9 dell’articolo 9-bis.

Le soglie di punteggio necessarie per accedere ai vari benefici premiali previsti dall’articolo sopraccitato sono state individuate attraverso il provvedimento del 27 aprile 2023 dell’Agenzia delle entrate.

Viene stabilito che per i contribuenti che possiedono un livello di affidabilità almeno pari ad 8, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, per la compensazione dei crediti d’importo non superiore ad euro 50.000 annui, per quanto riguarda l’IVA, maturati nell’annualità 2023 e ad euro 20.000 annui, per quanto riguarda le imposte dirette e l’IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2022.

Con riferimento all’esclusione della disciplina delle società non operative, il contribuente deve raggiungere un livello di affidabilità almeno pari a 9, sempre con riferimento al periodo d’imposta 2022, ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno sempre pari a 9, calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, tramite gli ISA, nel 2021 e nel 2022.

L’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici scatta, invece, se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità almeno pari ad 8,5, per il periodo d’imposta 2022, ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, tramite gli ISA, nel 2021 e nel 2022.

I termini di decadenza per l’attività di accertamento, sono ridotti di un anno se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità, con riferimento al periodo d’imposta 2022, almeno pari a 8; invece, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo scatta se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità almeno pari a 9, ovvero un livello di affidabilità complessivo sempre almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2022, ma a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Tali benefici premiali vengono riconosciuti anche a coloro che presentano un livello di affidabilità pari a 9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, tramite gli ISA, nel 2021 e nel 2022.

Infine, viene stabilito dal provvedimento del 27 aprile 2023 che i soggetti che nello stesso periodo d’imposta conseguono sia reddito d’impresa che reddito di lavoro autonomo, possono accedere ai benefici premiali sopra indicati, se per entrambe le categorie reddituali applicano gli ISA, se previsti, e il punteggio attribuito per ogni ISA è pari o superiore a quello minimo richiesto dal singolo beneficio.

Palermo, Roma, 13 maggio 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta