I chiarimenti dell’Inail per gli addetti ai videoterminali.

I chiarimenti dell’Inail per gli addetti ai videoterminali.

L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico dei principi previsti dalla direttiva 90/270/CEE del 29 maggio 1990 ha rappresentato un passo importante per il tortuoso percorso di modernizzazione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro; attraverso tale norma, infatti, il legislatore europeo ha introdotto le basi di una specifica disciplina volta a tutelare i lavoratori e le lavoratrici dai rischi derivanti dall’utilizzo di apparecchiature dotate di videoterminali (VDT), ormai comunemente utilizzate sia nei luoghi di vita, sia di lavoro.

Appare necessario chiarire subito che per videoterminalisti si fa riferimento ai lavoratori addetti ad apparecchiature munite di videoterminale per almeno 20 ore settimanali.

L’INAIL, con la circolare n. 11/2023, si focalizza su diversi profili in materia di controllo sanitario degli addetti ai VDT, tenendo conto anche degli importanti orientamenti interpretativi espressi recentemente della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 22 dicembre 2022 la quale prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire dispositivi speciali di correzione ai lavoratori videoterminalisti.

Di recente, si è molto discusso se il datore di lavoro dovesse o meno fornire anche occhiali o lenti a contatto a quei lavoratori che ne avessero esigenza.

In merito, l’Istituto assicuratore, con il sopracitato documenti di prassi, ha ricordato che l’art. 176 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’assoggettamento alla sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi per i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali per venti ore settimanali.

Le condizioni che il medico competente può rilevare al termine di tali visite sono molteplici, come ad esempio una normale acuità visiva e assenza di affaticamento oculare o una normale acuità visiva e presenza di affaticamento oculare non significativo; nel caso in cui si dovesse presentare un’acuità visiva deficitaria e presenza di affaticamento oculare significativo, si dovranno mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore a breve distanza di tempo.

Con ciò, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV), in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Col termine “DSCV” ci si riferisce a tutti quei dispositivi specifici atti a correggere e a prevenire i disturbi visivi in ​​funzione delle attività lavorative svolte su apparecchiature dotate di videoterminali, in modo da consentire l’esecuzione di lavori in condizioni favorevoli nel momento in cui non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.

Pertanto, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Per effetto di quanto prevede l’art. 176, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro sarà tenuto a fornire a proprie spese il DSVC, anche se è ammissibile che tale dispositivo sia acquistato direttamente dal lavoratore e poi rimborsato dal datore di lavoro.

Detto ciò, la mancata fornitura di attrezzature speciali per la correzione della vista sulla base dei risultati della visita medica, a seconda dell’attività svolta, è considerata un reato e il datore di lavoro e il dirigente verranno quindi puniti con la pena dell’arresto fino a quattro mesi o da 921.38 a 4.914,03 euro di multa.

In tale ipotesi, comunque, sono applicabili i benefici dell’istituto della prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/1994.

Infine, il medico competente dovrà necessariamente avvalersi del supporto dello specialista per poter formulare il proprio giudizio sull’idoneità alla mansione e sulla prescrizione o meno dei dispositivi speciali di correzione visiva, con costi che saranno a carico del datore di lavoro.

Palermo, Roma, 20 aprile 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta