A partire dal 2024, i contribuenti forfettari e “minimi” avranno l’obbligo di emettere la fattura elettronica; per tale motivo, dall’anno di imposta 2024, i committenti saranno esentati dall’obbligo di compilazione della certificazione unica (CU 2025) per i redditi erogati a questi contribuenti.
Dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 2019, erano stati esclusi inizialmente i contribuenti che adottavano il regime forfettario, nonché quelli che si avvalgono del regime di vantaggio o anche regime “dei minimi”, il quale è stato abrogato dal 2016, ma resta valido per coloro che lo adottavano al 31 dicembre 2015.
Infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai forfettari, ma con due diverse date da tenere a mente:
- Dal 1° luglio 2022 per coloro che nel 2021 hanno superato i 25mila euro di ricavi/compensi (ragguagliati ad anno);
- Dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.
Dunque, a partire dal prossimo primo gennaio non sussisteranno più esoneri e sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per tutti.
Con la circolare 32E/2023 pubblicata nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’obbligo di adesione al regime forfettario inizierà dal 2024 e riguarderà tutti i contribuenti.
Per emettere la fattura sarà possibile utilizzare i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate o uno dei vari programmi disponibili sul mercato.
L’emissione della fattura
La fattura dovrà essere messa utilizzando il codice “RF19” per indicare il regime fiscale, mentre il codice “N2.2” indica l’IVA (altri casi delle operazioni non soggette).
Il tipo di fattura può essere TD01 (fattura) o TD06 (parcella): nel caso in cui l’importo dell’operazione superi i 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo, che deve essere pagata tramite canali telematici.
A tal fine, è necessario inserire l’ammontare dell’imposta (pari a 2 euro) nel file inviato al sistema di interscambio e successivamente eseguire il versamento utilizzando la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine per effettuare il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio).
Tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e il secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.
Il termine ultimo per emettere la fattura è il dodicesimo giorno successivo all’operazione (pagamento del corrispettivo se prestazione di servizi, consegna o spedizione se cessione di beni mobili). Nel caso di fattura differita, la scadenza è il 15 del mese successivo a quello in cui si è effettuata l’operazione.
Quando è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 25mila euro, il legislatore aveva previsto una moratoria sulle sanzioni; adesso, eventuali violazioni sono immediatamente punite.
Il mancato rispetto delle scadenze per l’emissione previste dalla legge può comportare sanzioni da 250 a 2mila euro, come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997.
La comparsa della CU
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato ha portato all’abolizione dell’obbligo dei sostituti di imposta di certificare i compensi erogati ai contribuenti forfettari.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario o dei “minimi” non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Tuttavia, se il soggetto che eroga le somme è un sostituto d’imposta, questo aveva l’obbligo di predisporre e di trasmettere la Certificazione unica contenente le somme in questione.
Lo schema di decreto sulla semplificazione degli adempimenti, in attesa di approvazione definitiva, stabilisce che i sostituti d’imposta non debbano rilasciare la certificazione nei confronti dei forfettari e di coloro che avvalgono del regime di vantaggio.
Questa esenzione entrerà in vigore nel 2024 e pertanto, entro il prossimo 16 marzo 2024, dovranno essere consegnate le ultime certificazioni uniche, relative ai compensi erogati nel 2023. Si ricorda, inoltre, che le CU che certificano redditi di lavoro autonomo potranno essere inviate senza sanzioni entro il termine “lungo” del 31 ottobre 2024 (scadenza invio modello 770).
Palermo, Roma, 21 dicembre 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta