Premessa e novità
Con Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ufficialmente il proprio orientamento sull’esenzione IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, L. 232/2016 per i trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere, familiari superstiti e soggetti equiparati.
In passato, sebbene la giurisprudenza avesse già adottato tali princìpi, l’esenzione era stata talvolta applicata dall’Agenzia delle Entrate solo ai trattamenti pensionistici “di privilegio” correlati all’evento che ha determinato lo status (impostazione che ha generato un ampio contenzioso).
La Risoluzione 68/2025 chiarisce invece che l’esenzione IRPEF spetta su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui il beneficiario sia titolare, anche se non correlati all’evento.
Sul punto, la stampa specializzata ha evidenziato che l’Agenzia “prende atto” dell’orientamento della Cassazione e si uniforma, con riflessi anche sui contenziosi pendenti.
A chi si applica (ambito soggettivo)
Il chiarimento riguarda i soggetti che abbiano ottenuto lo status di:
- vittima del dovere;
- familiare superstite di vittima del dovere;
- equiparato a vittima del dovere, secondo i richiami normativi della disciplina (L. 466/1980, L. 302/1990, L. 266/2005 e successive).
Quali pensioni sono esenti (ambito oggettivo)
L’esenzione IRPEF si applica su tutti i trattamenti pensionistici del beneficiario derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status.
In pratica: non solo le pensioni “di privilegio”, ma anche gli ulteriori trattamenti pensionistici eventualmente percepiti (diretti/indiretti), purché rientranti nell’alveo delle posizioni previdenziali obbligatorie.
Decorrenza
La Risoluzione ribadisce che il beneficio opera dal 1° gennaio 2017 (entrata in vigore del comma 211) e non dimostra effetti retroattivi per annualità precedenti.
Effetti sui giudizi pendenti e sui dinieghi
Aspetto molto rilevante: l’Agenzia delle Entrate invita gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione, alla luce dei chiarimenti forniti.
La stessa Risoluzione precisa che il riesame va svolto “con le modalità di rito” e tenendo conto dello stato/grado del giudizio, anche con attenzione alle spese di lite (eventuale cessazione della materia del contendere e posizione motivata sulle spese).
Indicazioni operative (check-list)
Chi rientra nelle categorie sopra indicate può valutare, in concreto:
- Verifica documentale dello status. Recuperare il provvedimento/attestazione che riconosce lo status (vittima del dovere / superstite / equiparato).
- Gestione delle ritenute in busta/pensione. Se continuano a essere operate ritenute IRPEF sulla pensione, valutare un’istanza al soggetto erogatore e/o le azioni necessarie per ottenere l’applicazione corretta del regime di esenzione, allegando la Risoluzione 68/2025.
- Recupero delle ritenute già subite (dal 2017 in avanti). Valutare la presentazione di istanza di rimborso delle ritenute IRPEF (e addizionali) indebitamente trattenute sulle pensioni esenti; nei casi opportuni, anche le azioni dichiarative/contabili coerenti con la specifica posizione del contribuente.
- Contenziosi o istanze già in corso. Depositare/oppure far valere la Risoluzione 68/2025 nel procedimento e sollecitare il riesame dell’Ufficio, anche ai fini della definizione del giudizio.
Nota: i termini e lo strumento procedurale più adatto (istanza di rimborso, dichiarazioni integrative, gestione del contenzioso e delle spese) vanno calibrati sul singolo caso e sulla documentazione disponibile.
Conclusioni
La Risoluzione 68/2025 segna un passaggio decisivo: l’esenzione IRPEF collegata allo status non è limitata alla sola pensione “causata” dall’evento, ma riguarda tutti i trattamenti pensionistici del beneficiario derivanti da iscrizioni obbligatorie, dal 2017.
Lo Studio resta a disposizione per:
- verifica requisiti e documentazione;
- quantificazione delle ritenute recuperabili;
- predisposizione istanze e gestione dei rapporti con l’Amministrazione;
- assistenza nei giudizi pendenti e nella regolazione delle spese.
Cordiali saluti
9 dicembre 2025 Avv. Dott. Angelo Pisciotta