Elevata all’80% l’indennità INPS in caso di congedo parentale

Elevata all’80% l’indennità INPS in caso di congedo parentale

Con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025 l’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti sull’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025, (legge 207/2004, art 1, commi 217 e 218) in in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Prima di analizzare nel dettaglio tali novità, è utile ricordare che nel nostro ordinamento è presente l’istituto del congedo di maternità e di paternità dei lavoratori tramite il Testo Unico di cui al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dove è disciplinato sia il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) sia il congedo parentale.

Il congedo di maternità è quel periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici madri durante la gravidanza e nei primi e successivi mesi al parto. Tale periodo, di durata complessiva pari a cinque mesi, è normalmente suddiviso in due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino. La normativa prevede anche forme di flessibilità (cd congedo di maternità flessibile), consentendo – in presenza di certificazione medica – di posticipare l’inizio del congedo fino al parto, utilizzando interamente i cinque mesi successivamente alla nascita.

Durante tale periodo, il datore di lavoro ha l’assoluto divieto di adibire la lavoratrice a qualsiasi attività lavorativa, in forza dell’art. 16 del D.lgs. 151/2001, proprio a tutela della salute della madre e del nascituro. Durante tale periodo è previsto un trattamento economico che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, erogata dal datore di lavoro e successivamente rimborsata dall’INPS. Normalmente i CCNL integrano la quota di retribuzione fino al 100% con un trattamento a carico del datore di lavoro.

Tali tutele si applicano anche nei casi di adozione o affidamento, con decorrenze e modalità adeguate ai singoli casi.

Una volta terminato il congedo di maternità, il nostro ordinamento disciplina un ulteriore istituto in soccorso dei genitori per poter prendersi cura dei figli: il congedo parentale, ossia un periodo facoltativo di astensione dal lavoro finalizzato a permettere ai genitori di prendersi cura dei figli nei primi anni di vita, tramite opportuni permessi.

Proprio in relazione a quest’ultimo istituto interviene la Circolare INPS n. 95/2025, che recepisce e analizza le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. La novità principale riguarda l’aumento dell’indennità economica riconosciuta ai genitori che fruiscono del congedo parentale nei primi sei anni di vita del figlio.

Grazie a questo provvedimento legislativo, i genitori lavoratori dipendenti potranno godere di tre mesi complessivi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione media giornaliera, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Si tratta di un miglioramento importante rispetto alla normativa precedente, che già prevedeva due mesi all’80% grazie alle leggi di Bilancio 2023 e 2024. Con l’intervento del 2025, dunque, si arriva a tre mesi indennizzati in misura più favorevole.

La Circolare precisa, inoltre, che non si tratta di mesi aggiuntivi di congedo parentale, ma di un innalzamento dell’indennità economica spettante per periodi già previsti. Ulteriori 6 mesi sono previsti con un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera entro i 12 anni del figlio.

Ulteriore chiarimento della circolare riguarda le modalità di fruizione: il congedo parentale indennizzato può essere utilizzato in forma continuativa o frazionata, anche a giornate o a ore. Inoltre, i tre mesi possono essere ripartiti liberamente tra i due genitori o utilizzati interamente da uno solo, senza l’obbligo di alternanza.

Per quanto concerne la decorrenza, la Circolare stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2025 e riconosce il diritto all’indennità maggiorata anche nei casi in cui il congedo di maternità o paternità termini dopo il 31 dicembre 2024.

Per i figli nati dal 1° gennaio 2025, invece, l’indennità all’80% spetta automaticamente, indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità o paternità.

Dal punto di vista pratico, i lavoratori dovranno presentare domanda all’INPS in modalità telematica, mentre per i datori di lavoro tramite i loro delegati verranno adoperati specifici codici evento nei flussi Uniemens per comunicare i periodi di congedo parentale indennizzati all’80%, a partire dalla competenza di gennaio 2025.

Cordiali saluti.

23 giugno 2025                                                                       Avv. Dott. Angelo Pisciotta