Detrazioni a favore dei soggetti IRPEF

Detrazioni a favore dei soggetti IRPEF

Nella determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il contribuente può far valere anche i propri oneri deducibili e detraibili al fine di abbattere, rispettivamente, la base imponibile IRPEF e l’imposta.

Gli oneri deducibili sono quelle spese sostenute dal contribuente che possono essere sottratte dal proprio reddito complessivo; per ridurre il proprio reddito, tali spese devono essere state da lui sostenute nel corso dell’anno per il quale si presenta la dichiarazione, anche se riferite a prestazioni ricevute in anni precedenti.

Fra le spese deducibili principali, troviamo ad esempio quelle sanitarie, veterinarie, funebri, per la scuola e lo sport dei propri figli, per gli addetti all’assistenza personale, le agevolazioni per i premi di assicurazione e la previdenza, le agevolazioni per la casa (mutui per l’acquisto, interventi di ristrutturazione, risparmio energetico, contratti di locazione).

Detto ciò, tali spese devono essere state effettivamente sostenute dal contribuente in prima persona e nel proprio interesse, ma possono anche essere spese sostenute a beneficio di familiari a carico in determinate circostanze. Anche in questo caso, le spese possono essere considerate come oneri deducibili per il soggetto che le sostiene.

Se, quindi, gli oneri deducibili sono destinati ad abbattere il reddito imponibile complessivo, le detrazioni agiscono direttamente sull’imposta riducendone l’importo. Esse possono essere definite come “personali”, in quanto utilizzabili solo dal contribuente a cui spettano.

Tali detrazioni, le quali spettano solo nei casi indicati dalla legge, possono essere suddivise in detrazioni per familiari a carico, per tipologia di reddito, per oneri personali e infine per finalità incentivanti. I contribuenti che risultino avere solo redditi fondiari tassati attraverso la così detta “cedolare secca”, non possono sfruttare né degli oneri deducibili né delle detrazioni, in quanto si tratta di una tipologia di tassazione facoltativa ed alternativa rispetto al regime ordinario IRPEF.

Neanche i soggetti che adottano il regime forfettario possono usufruire di deduzioni e detrazioni se non hanno altri redditi soggetti all’IRPEF, poiché anche in questo caso il reddito è tassato attraverso l’imposta sostitutiva. L’unica eccezione sono i contributi previdenziali, che tuttavia possono essere detratti dal reddito conseguito attraverso tale regime fiscale di favore.

Per quanto riguarda il tema della detrazione, l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito la trasferibilità agli eredi attraverso il richiamato interpello n. 192 del 6 febbraio 2023: grazie a ciò, viene chiarito se alcune spese mediche sostenute dal coniuge, poi venuto a mancare, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione degli eredi.

Non sono consentite le trasmissioni agli eredi delle detrazioni e delle quote di detrazione non fruite dal soggetto defunto, in quanto non previsto dalla legge

Al contrario, l’articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986 al comma 8 dispone espressamente che «In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene». Quindi, la trasmissione agli eredi delle detrazioni spettanti al parente defunto risulta preclusa, salvo il caso di quelle di cui all’appena citato articolo 16-bis, in quanto le singole norme non lo prevedono.

Palermo, Roma, 6 aprile 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta