L’articolo 22 del DI 21/2022, alla luce del perdurare degli effetti connessi al Covid-19, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese turistico-ricettive al fine di mitigare l’impatto dell’Imu relativa al 2021.
Attraverso il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 16 settembre 2022, protocollo 356194/2022, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione con cui il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per aiuti di Stato, autodichiarazione che deve essere presentata dal 28 settembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, ed è stato approvato il modello “Credito d’imposta per l’Imu in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le relative istruzioni.
Come si è fatto cenno, con il citato articolo 22 del Dl 2172022 viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta
– alle imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica,
– alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta,
– alle imprese del comparto fieristico e congressuale,
– ai complessi termali,
– ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu dell’anno 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:
– i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che
– i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Ai fini della agevolazione in commento, assumono rilievo anche i versamenti effettuati a titolo di seconda rata dell’anno 2021, dell’imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia autonoma di Bolzano.
Il credito d’imposta:
– è utilizzabile solo in compensazione;
– non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007;
– non soggiace ai limiti di cui all’articolo 34 della legge 388/2000;
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa;
– non concorre alla base imponibile Irap;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986.
Evidenziando che l’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea, la stessa si deve applicare nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche.
Palermo, 08 Novembre 2022
Avv. Dott. Angelo Pisciotta