Congedo parentale, le novità in materia

Congedo parentale, le novità in materia

In merito ai congedi parentali il D.Lgs. 105/2022 ha incrementato il limite dei periodi indennizzati e modificato l’arco temporale di fruizione dei congedi, portandolo da 6 anni a 12 anni dei figli.

Vi sono anche ulteriori misure per quanto riguarda i soggetti a basso reddito, la variazione dei limiti di fruizione individuale e di coppia e le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Evoluzione della disciplina

Il congedo parentale è un congedo facoltativo che consente ai genitori di prendersi cura di un figlio per soddisfare le sue esigenze affettive e relazionali durante i primi anni di vita.

I lavoratori dipendenti e le lavoratrici, aventi una o più tipologie di rapporti di lavoro in atto (sono esclusi i lavoratori domestici e quelli a domicilio) riconoscono il diritto al congedo facoltativo, anche se l’altro genitore non ha diritto al congedo in quanto non occupato o perché rientra in una categoria diversa da quella di lavoratore subordinato.

A partire dal 13 agosto 2022, le nuove disposizioni relative al congedo parentale vengono applicate per i periodi di fruizione successivi all’entrata in vigore del decreto, invece, per i periodi antecedenti si applicano le precedenti disposizioni di legge.

Queste nuove disposizioni non possono interessare i periodi di congedo parentale fruiti prima dell’entrata in vigore del decreto ed è possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022.

Periodi e limiti di durata

L’art. 2, c. 1 lett. i), D.Lgs. 105/2022 ha introdotto delle importanti novità in materia di congedo parentale e quelle di maggior rilievo riguardano i periodi indennizzabili che, in riferimento ad ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita consentono a ciascun genitore di astenersi dal lavoro.

Rispetto alla precedente normativa, che prevedeva un limite massimo complessivo tra i genitori di sei mesi indennizzabili dall’INPS, il D.Lgs. 105/2022 ha previsto quanto segue:

 

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di età del bambino (o dall’ingresso della famiglia nel caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;

 

  • al padre, fino al dodicesimo anno di età del bambino (o dall’ingresso della famiglia nel caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;

 

  • entrambi i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile di tre mesi. Tale periodo non è trasferibile all’altro genitore.

Restano invariati rispetto al precedente regolamento i limiti massimi per un individuo e per entrambi i genitori, mentre l’età massima che un figlio deve raggiungere per beneficiare dell’esonero è stata portata a 12 anni. Pertanto, la normativa vigente prevede:

 

  • per la madre, la fruizione di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita del bambino;

 

  • per il padre, la fruizione di massimo 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui usufruisca del congedo parentale per un periodo uguale o superiore ai 3 mesi;

 

  • entrambi i genitori possono fruire di un periodo massimo di 10 mesi di congedo parentale (11 mesi nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo uguale o superiore a 3 mesi), per ogni figlio entro i 12 anni di vita.

Al “genitore solo” vengono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di cui 9 indennizzabili al 30%; rientra nella definizione di “genitore solo” anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio. Quindi, per la fruizione del congedo in argomento, lo status di “genitore solo” è riconosciuto nel caso di morte/grave infermità dell’altro genitore, abbandono/mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro e infine in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore.

Il congedo parentale superiore a 9 mesi per entrambi i genitori o per il genitore solo può essere utilizzato fino al compimento dei 12 anni del bambino (o dal ricongiungimento familiare in caso di adozione o affido) e non più solo entro gli 8 anni.

Modalità di fruizione

Il congedo parentale può essere fruito in modo consecutivo, oppure a fasce mensili, giornaliere o orarie; la modalità di determinazione della fruizione del congedo orario è determinata dalla contrattazione collettiva e, in assenza di norme, i genitori possono scegliere di usufruirne giornalmente o in maniera oraria secondo le norme previste dalla legge.

Al lavoratore compete l’unico onere del rispetto del preavviso (almeno 5 giorni o 2 giorni in caso di fruizione oraria) mentre il datore di lavoro non ha facoltà di disporre di una diversa collocazione temporale dell’utilizzo.

Trattamento economico

Per i periodi di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per i 3 mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione. Invece, al “genitore solo” spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi.

Nel caso in cui sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo in caso di figlio minore disabile, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Domanda di congedo

La domanda va inoltrata in costanza di rapporto di lavoro, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Trasformazione del contratto di lavoro

Il lavoratore può richiedere, in sostituzione del congedo parentale, per una sola volta e entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, a condizione che la riduzione dell’orario non sia superiore al 50%

Palermo, Roma, 8 marzo 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta