Beni e servizi in natura concessi ai dipendenti esenti da tassazione fino a 3 mila euro

Beni e servizi in natura concessi ai dipendenti esenti da tassazione fino a 3 mila euro

Attraverso l’articolo 40 del Decreto Lavoro “primo maggio”, è stata disposta una esenzione dal reddito di lavoro subordinato pari a tremila euro, destinata ai lavoratori dipendenti con figli a carico. È previsto, quindi, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati al di fuori del matrimonio e quelli adottivi o affidati, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000.

Dopo una prima lettura del disposto normativo, si potrebbe presupporre che il/i figli possano essere a carico di tutti e due i genitori, in modo da consentire ad entrambi la possibilità di percepire il credito welfare di tremila euro cadauno. Quando si parla di welfare aziendale e in particolare di fringe benefit, si pensa sempre all’auto aziendale concessa al lavoratore dipendente in uso promiscuo dal datore di lavoro ma, in realtà, ci sono molte altre possibilità.

I fringe benefit possono essere definiti come “compensi in natura” perché appunto non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai dipendenti; rimane il dubbio se la nuova soglia di esenzione di tremila euro sia valida anche ai fini previdenziali.

Nemmeno la recente circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 sembrerebbe rispondere al dubbio prima citato, non prendendo una posizione circa l’esenzione o meno della soglia di tremila euro dalla base imponibile previdenziali e limitandosi a riferire il fatto che chi non ha figli a carico, sarà ancora destinatario alle previgenti disposizioni dell’art. 51 comma 3.

Previa attenta lettura della circolare in parola, si potrebbe dedurre che l’INPS dia quasi per scontata l’esenzione fiscale e previdenziale della soglia di benefits, trattando inoltre la tematica del buono carburante 2023, facendo capire che la legge di conversione del 10 marzo 2023 possa consentirne una ripresa contributiva.

Come abbiamo già visto nel corso della fine del 2022, i beni e servizi utilizzabili vengono arricchiti con le tematiche del rimborso e/o delle somme erogate dalle utenze domestiche (elettriche, idriche o gas naturale). Nella platea dei benefits, vi sarebbero anche servizi e/o beni che vengono quotidianamente conferiti ai lavoratori, come per esempio l’autoveicolo aziendale.

L’ultimo capoverso del primo comma dell’art. 40 così recita: “I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti” e quindi, si deduce che prima dell’applicazione della norma occorre l’informativa alle RSU presenti.

Un’interpretazione della norma potrebbe far intendere la necessità di una comunicazione preventiva alle RSU nel caso in cui vi fossero azioni proficue e dirette delle aziende verso i lavoratori, come ad esempio la volontà di consegnare dei buoni a categorie e/o a tutti i dipendenti.

Si ricorda che il vecchio art. 51, comma 3, del TUIR non risulta essere accantonato, anzi, rimane probabilmente l’unica norma di attribuzione di beni e servizi in natura esenti verso chi non ha figli a carico, nel limite delle soglie di 258,23 euro (o 200 euro di buoni carburanti).

Per poter applicare il limite di esenzione fiscale/previdenziale, il datore di lavoro dovrà ricevere una dichiarazione sottoscritta dal lavoratore, nella quale dovranno essere indicati i codici fiscali dei figli a carico. È necessario anche che tale dichiarazione venga immediatamente aggiornata e/o integrata nel momento in cui il figlio, nel corso dell’anno 2023, avesse perso i requisiti per potersi definire a carico dei genitori.

Palermo, Roma, 26 giugno 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta