Avvisi bonari e definizione agevolata

Avvisi bonari e definizione agevolata

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli avvisi bonari, in materia di iva e imposte sui redditi relative a comunicazioni di irregolarità, riferite alle annualità 2019-2020-2021: per le quali il termine di pagamento di 30 giorni (90 nel caso di avviso telematico) non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023; nonché quelle che verranno inviate al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023.

Possono usufruire di tale agevolazione i contribuenti persone fisiche, soggetti titolari di partita IVA (imprenditori, società, esercenti arti e professioni) enti non commerciali che hanno ricevuto avvisi bonari o avvisi di pagamento riguardanti le imposte sui redditi e l’IVA, riferite ai periodi imposta sopra citati (2019/2020/2021)

L’agevolazione consiste nella riduzione al 3% (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Dunque, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive rimangono dovute per intero, mentre le sole sanzioni vengono ridotte nella misura sopra citata.

Si ricorda che, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (avviso bonario o avviso di pagamento) o della comunicazione recante la rideterminazione degli esiti. Il termine si estende a 90 giorni nel caso di avviso telematico.

Nel caso in cui il contribuente volesse rateizzare il pagamento, la prima rata dovrà essere versata entro il termine di 30 (90 giorni in caso di avviso telematico) e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione pari al 3,5% annuo. Il numero massimo di rate è pari a 20, il pagamento delle somme dovute avverrà mediante modello F24.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute (si ha una tolleranza di 7 giorni di ritardo per il pagamento delle rate ed una carenza nel versamento per un ammontare non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro), la definizione agevolata non produce più effetti e si procede all’iscrizione al ruolo delle somme dovute.

Rientrano nella possibilità di definizione agevolata anche le comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, precedente al 2019 (rientrano anche i periodi di imposta 2020 e 2021), per le quali alla data del 1° gennaio 2023 è “regolarmente” in corso il pagamento rateale.

In tal caso, gli avvisi bonari possono essere regolarizzati con il pagamento del debito residuo, con la rideterminazione delle sanzioni pari al 3% dell’imposta non versata o versata in ritardo che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022: Si precisa che, sono compresi anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate.

Anche in questo caso, condizione necessaria, per godere della definizione agevolata è che il pagamento rateale continui secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione o in alternativa usufruendo dell’estensione fino a 20 rate, indipendentemente dall’ammontare del debito residuo.

Palermo, 30 gennaio 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta